10.2.3 Gli archivi parrocchiali e la storia di un progetto

Archivio di Stato di Venezia, Consultori in iure, busta 284

Progetto del sacerdote don Francesco Marangoni presentato in Collegio il 18 dicembre 1787 e poi trasmesso ai Provveditori in Zecca il 22 dello stesso mese perché fornissero un loro parere in merito.Infine il 30 maggio 1788 lo stesso Collegio richiese a Piero Franceschi di esprimere la propria opinione sull’opportunità di accogliere o meno quanto era stato proposto dal

Marangoni:

1) Supplica e progetto del sacerdote don Francesco Marangoni:

Serenissimo Principe

La materia del giro de’ pubblici capitali e privati, raccomandata agli eccelentissimi signori Provveditori in zecca, gelosa in se stessa e più gelosa ancora per le gravissime conseguenze alle quali è sempre soggetta, dipende essenzialmente da alcuni documenti che ne formano la sua sostanza e la base primitiva.

Questi documenti per altro, per quante provvidenze abbiano immaginato le leggi, versano nella più indecente indisciplina, da cui sortendo sembra ben corrispondenti ai lumi di questo secolo, irradiato dallo studio della sana filosofia e dal buon uso della ragione, che un articolo tanto necessario non si tolga alle sode meditazioni dell’uomo riflessivo per redimerlo da quello stato di deiezione in cui da molti secoli languisce perniciosamente.

Il riverente sacerdote suddito Don Francesco Marangoni, che condotto dall’amore della Società ha le sue speculazioni impiegate sopra questo argomento e sa di umilmente offrire alla penetrazione di Vostra Serenità lo svelo d’un piano relativo da lui immaginato, la di cui semplicità e sicurezza han potuto per un momento lusingare il suo riverente amor proprio, che non sarà forse indegno del pubblico accoglimento, perché non contempla che il bene comune, senza il minimo pubblico aggravio.

Qualor piaccia pertanto alla pubblica volontà di accoglierlo si farà egli un dovere di rasegnarlo ove meglio piacesse a Vostra Serenità nell’intiero suo complesso, per quindi dipendere in fatto d’esecuzione da quanto fosse creduto più conveniente all’oggetto dalle sovrane adotate deliberazioni che saranno per animare in ogni tempo la sincerità del suo zelo. 1787 18 decembre in Collegio

Che sia rimessa a Savi

1787 22 decembre

Francesco Lippomano in settimana

D’ordine dell’eccelentissima Consulta, sopra supplica di don Francesco Marangoni, che

esibisce un piano riguardante la materia del giro dei capitali pubblici e privati,

raccomandata alli Provveditori in zecca.

Magistrato dei Provveditori in zecca informi.

Progetto presentato da don Francesco Marangoni:

Gli uomini costituiti in società abbisognano specialmente di norme sicure regolanti li tre stati principali della loro vita, Nascita, Matrimonio, Decadenza, come quelli dai quali derivano li principali argomenti sia dei loro diritti e delle respettive loro azioni sia della perseverazione dei loro possessi e dell’esaurimento dei loro aspiri.

Il carattere di legittimità che ha tanta influenza nelle convenzioni sociali tanto per verificare il diritto alle successioni de’ morti e de’ fideicommissi, quanto per dar loro facoltà di aspirare agli uffizi principali, civili, militari ed ecclesiastici non può essere comprovato certamente che dal matrimonio de’ genitori legittimo e fatto colle canoniche discipline, admesso anche dalla potestà secolare e dal registro del loro battesimo, che è quanto a dire della prova della loro nascita e della loro legittmità, dal che si vede quanto gelosa cura esser debba per l’interesse del suddito e per gli oggetti del sovrano la nozione sicura dei documenti comprovanti questi due primi stati.

Né meno significante è il terzo che fa prova della morte degli uomini, come quello che apre il caso al realizzazione degli aspiri, alla consecuzione de’ beni, alla verificazione dei diritti ed alle tante altre materie affette a questa eccelentissma magistratura che sarebbero perpetuamente contrastate da un oscuro pironismo se da altre fonti che dalla nota esistente nei pubblici libri a ciò destinati ritraer si dovessero, massime per gli absenti, ai quali mancar potrebbe, costituiti in estranie contrade persin la prova sussidiaria e dispendiosa de’ testimoni.

Riconosciuta l’importanza di questi tre articoli per la marcata loro influenza in tutti gli affari concenenti la vita sociale, nel XV secolo (tempo in cui la gherarchia ecclesiastica non si attrovava soggetta a disciplina alcuna secolare, ma si diriggeva da se a metodo delle canoniche prescrizioni) fu dal Sacro Concilio di Trento stabilito che dai respettivi vescovi e prelati venisse ordinato e comandato a’ parrochi e rettori delle chiese a quali spetta l’amministrazione de’ sacramenti, che con tutta diligenza e cura tener dovessero esatta nota e registro dei matrimoni e battesimi e fossero diligentemente custoditi come documenti importanti al bene della nazione. Non mancò ugualmente la sovrana autorità di provvedere per le annotazioni de’ morti, ordinando che da parrochi fosse tenuto esatto registro delle medesime, non che la gelosa conservazione di tali documenti della privata sicurezza, affinchè in ogni tempo all’uopo non mancasse ai ricorrenti come per presidio de’ loro interessi la copia delle annotazioni di battesimi, matrimoni e mortori che loro fosse per occorrere.

Questa utile provvidenza però, ch’è la misura della grandezza dell’argomento, non confluì in verun modo a promovere un’esatta sicurezza ai rapporti degli uomini, mentre non soggette in questo proposito ad alcuna regola e disciplina peculiare le 70 parrochie che formano gli archivi di tali gloriosi essenziali documenti, ma diretti questi semplicemente dall’arbitrio de’ parrochi pro tempore, non che sagrestani e capitolari nelle loro rispettive chiese, ne nacquero varie combinazioni che smarrir facendo per negligenza o per accidentali innocenti eventualità molti di questi preziosi monumenti della suddita tranquillità, furono quindi gravi le conseguenze avveratesi a danno de’ privati, li quali non potendo ritrovare li ricercati contrassegni delle loro respettive legittimità e discendenze, furono il più delle volte condannati i miseri alla perdita del loro stato, sia per la poca esattezza de’ sagrestani nel voglier le carte de’ registri, distratti massimamente questi in altre occupazioni, sia per gli accaduti smarrimenti de’ registri medesimi, osia finalmente per la mancanza nelle 70 parrochie predette dei relativi alfabetti che rende malagevole il rinvenimento fra tante di quella fede che viene ricercata, massime se questa risguarda persona che dopo molto scorrer d’anni se ne ritorna alla sua patria, senza altra nozione che quella di esser nato e battezzato, ma senza però aver ritratto dalla tradizione le precise memorie del tempo e luoco.

Per corregger questi mali dell’ultima significazione e per facilitare a chiunque il rinvenimento di qualunque fede che venisse ricercata e per togliere altresì l’adito a tanti abusi e falsificazioni che nella indisciplina presente purtroppo si verificano a pubblico e privato discapito, locchè nella gelosa mansione dell’amministrazione de’ capitali, tante e tante volte avrà formato una delle più pesanti occupazioni di VV:EE. e per non lasciare ancora in mano di tanti parrochi, sagrestani e capitolari, senza alcuna loro responsabilità, monumenti sì gelosi e sì sacri, a cui va indispensabilmente unita la sicurezza e la quiete d’ognuno nei propri diritti e perche abbiano una volta il suo dovuto effetto le sovrane provvidenze e sia reso facile a chiunque il rinvenimento di quella fede che fosse per occorergli, non avrà forse indamo applicati li suoi studi l’umilissimo sacerdote suddito Don Francesco Marangoni, primo prete titolato della chiesa parrocchiale di San Biagio di Castello, che si dà gloria di svelare ed umiliare alla gravita di questo eccelentissimo magistrato il presente piano di facile realizzazione, che nulla offende i diritti competenti alla giurisdizione ecclesiastica e secolare e le canoniche prescrizioni e che tutti esaurindo gli oggetti del pubblico e del privato interesse e dell’universal sicurezza nell’importante argomento, disperare non può che accolto non sia con benigna clementissima deferenza, per essere quindi animato dalla sovrana approvazione dell’eccelentissimo Senato. Grazie.

Questo piano è raccolto nelli seguenti articoli:

Primo. Instituire un archivio generale in cui, colli metodi che appresso si anderanno denunziando, raccolti restino tutti li registri de’ battesimi, matrimoni e morti che in presente esistono sparsi nelle 70 parrochie della Dominante ed in cui d’anno in anno accolar debbano tutti li registri in avvenire come deposito di tanto essenziai gloriosi documenti.

Secondo. Stabilire un deputato alla direzione di questo archivio sempre soggetto alle vigili cure di questo eccelentissimo magistrato.

Terzo. Assegnare a questo deputato un pubblico luoco ove meglio piacerà a VV.EE. e lasciare a suo carico la riduzione del luogo stesso, onde nella realizzazione del suo piano risentir non abbia alcun discapito il pubblico erario.

Quarto, Che in questo luogo richiamati, come si è detto, tutti i registri esistenti nelle 70 parrocchie della Dominante disposti esser debbano per serie d’anni, con duplice esatto inventario, uno da conservarsi nell’archivio, l’altro da rassegnarsi a questo eccelentissimo magistrato a perpetua sicurezza di questo sacro deposito.

Quinto. Che al momento del ricever li registri stessi sia preciso suo debito di riscontrarli per serie d’epoche, di numeri e di cartadura, facendo con tali avvertenze di fatto in un libro a ciò destinato le opportune annotazioni da esser firmato dal parroco e dallo stesso archivista a reciproca cauzione.

Sesto. Che verificata la raccolta generale di tutte le 70 parrochie e la facitura del sopraenonziato inventario con quella maggior sollecitudine che fosse creduta dalla sapienza di VV.EE. unitamente all’inventario medesimo debba pure essere rassegnata a questo eccelentissmo magistrato una copia del libro avvertito nel capitolo quinto.

Settimo. Sistemato in tal metodo e con tali viste, l’affare sia tutto del deputato il dovere di accorrere alle ricerche dei concorrenti per le copie di cui abbisognassero e sia suo debito di rilasciargliele firmate di sua propria mano e munite del pubblico sigillo di San Marco.

Ottavo, Per quelle che fossero d’un’ epoca recente, cioè entro gli anni 50, sia fissata la corrisponsione per sua mercedi di soldi dodeci per ogni copia e soldi ventiquattro per quelle ascendessero gli anni 50 predetti inclusivamente fino agli anni 100, e così successivamente e ciò colle norme d’una rispettabile terminazione di VV.EE., con quelle ulterori avvertenze che dalla gravita e sapienza di questo eccelentissimo magistrato fossero credute più convenienti.

Nono. Sistemato così l’archivio rapporto ai registri già esistenti, ordinare ai parrochi che per l’avvenire annualmente in una giornata da stabilirsi spedir debbano al deputato i libri che comprendessero le annotazioni ed avvertenze comprese nell’articolo quinto e dar debito al deputato stesso di spedire a tutte le 70 parrochie li libri in bianco per li registri dell’anno veniente a tutte sue spese.

Decimo. Che tutte le copie che occorressero entro l’anno ritraibili dai registri ancora non consegnati ed esistenti nelle respettive sagrestie sian fatte dai respettivi parrochi o sagrestani, munite del solito sigillo delle parrochie, salvo sempre (perché aver possano carattere di legalità) il debito di presentarle al deputato, onde restino da lui legalizzate e munite anche del pubblico sigillo di San Marco.

Undecimo. Per compenso di questa legalizzazione sia fissata per mercede a benefizio del deputato la discreta somma di soldi quattro e sia obbligo altresì del deputato medesimo di rilasciare a poveri muniti di fede di povertà de’ respettivi loro parrochi qualunque fede gli venisse ricercata, colla tenue suddetta contribuzione di soldi quattro per cadauna.

Questo è il piano in tutta la sua estensione e facile lo scuoprimento delle viste che egli comprende.

Ridotto a facilità il pronto e sicuro rinvenimento delle fedi tanto necessarie agli interessi degli uomini rimangono per sempre levate tutte le vicende e combinazioni che possono essere per essi fonti inesplicabili d’infiniti discapiti.

Coperto dallo splendore di questo eccelentissimo magistrato un tanto importante geloso argomento restano assicurate le disposizioni e giri de’ capitali esistenti nel pubblico erario dipendentemente soggetti alle vigili cure di VV.EE. per la fondata sicurezza che sente allora il fedel ministro di questo eccelentissimo magistrato ed ogni altro della legale infallibile veracità della fede presentatagli, munita di pubblico sigillo e convalidata della conosciuta firma d’un solo deputato in confronto dell’impossibilità che lo tenne finora di fondatamente conoscere le variabili firme di 70 parrochi, sagrestani e curati, e quindi tenersi guardato in ogni parte dall’insidiosa malizia, motivo pur troppo funesto in molti casi per l’indisciplina corsa finora su tale articolo di fatalissime rovinose conseguenze.

Sciolto l’importante argomento dal pericolo degli accidenti fortuiti, delle negligenze, dei smarrimenti, delle falsificazioni di fedi e sigilli in più casi occorse ed anzi assoggettato ad una generale legislazione, presidiato dalla vigile autorità di questo eccelentissmo magistrato, offre un perenne conforto alla suddita tranquillità. Restan per esso levati tanti disturbi agli uomini incerti della parrochia in cui esistono le annotazioni della lor nascita e non sono più condannati a vagare per 70 contrade in traccia del documento tanto necessario per li propri interessi sempre oppressi dall’incertezza di rinvenirlo. Sono esenti dall’usare le strade precarie verso de’ sagrestani che con istento possono distraersi dalle loro altre occupazioni per donare ai ricorrenti un lungo periodo di tempo onde vogliere le carte de’ libri, non assistiti specialmente da veruna scorta alfabetica, numerica, temporaria, la cui deficienza loro talvolta sottrae fatalmente dall’occhio l’annotazione che cercano.

Sono liberati li ministri dell’altare da queste cure troppo pesanti che li distraggono dalle altre loro sacre occupazioni e dal pericolo d’essere soggetti a riparo della propria innocenza ad esami e processi, come è accaduto in vari; ed una materia che è tutta laica ne’ suoi effetti resta per sempre incassata come è di dovere sotto le sole discipline della potestà secolare, materia che così configurata, stabilita e disciplinata offre mille argomenti di facilità e sicurezza alle ricerche degli uomini e dalla pubblica e privata tranquillità.

E come si è detto di sopra rimanendo sempre illese le canoniche prescrizioni ed intatti que’ diritti che spettano alla potestà ecclesiastica e secolare, resterà come presentemente in potere del parroco il registrare le fedi de’ battesimi e matrimoni, in potere della potestà ecclesiastica il regolare con decreto di S.E. reverendissima monsignor Patriarca quegli errori che fossero occorsi in qualche fede di battesimo e similmente in potere della secolare il regolare con terminazione del magistrato eccelentissmo alla Sanità quegli successi nelle fedi de’ morti, non intendendosi con questo di menomamente offendere tali respettive potestà e mansioni, ma solo di puramente raccogliere, assicurare e nella loro identità mantenere e dispensare tali fedi a sicurezza del pubblico e privato interesse.

L’umilissimo sacerdote suddito Don Francesco Marangoni suddetto che deposita sotto li riflessi di tanta sapienza il presente divoto suo piano altro non supplica per compensa de’ suoi studi, fatiche e dispendi se non che d’esser scelto esso, suo compagno e loro eredi per il periodo d’anni trenta successivi colla sovrana sua approvazione per deputato, colla mercede soltanto delle relative utilità, disponibile sempre in seguito tal carico dalla pubblica autorità, sicuro però il ricordante suddetto di non demeritare, realizzando col fatto tutte le sue meditzioni il pubblico sovrano clementissimo compatimento. Grazie.

2) Parere dei Provveditori in Zecca (5 aprile 1788)

Serenissimo Principe

Un argomento sino a questo giorno affatto negletto e che versa nella maggior indisciplina ed incertezza riguarda il progetto nell’eccelentissimo Collegio prodotto dal reverendo don Francesco Marangoni primo prete titolato di San Biaggio, sopra cui fummo incaricati dalla venerata commissione dell’eccelentissima Consulta 22 decembre 1787 d’informare. Mira egli a togliere i rilevanti disordini feraci forse delle più decisive conseguenze ed a somministrare un modo sicuro e scevro da ogni difficoltà perché siano rinvenute da ogni occorrenza da particolari, raccolte in un sol luogo coperto dalla pubblica protezione tutte le fedi di battesimo, matrimonio e morte che si trovano presentemente mal custodite e disperse per le settanta parrochie.

Rimarca la sua sorpresa che questi sacri monumenti della pubblica e privata tranquillità versino nella più deplorabile confusione ed indisciplina, giacché sono essi la base principale su cui è fondata la cognizione de’ più speziali diritti ed interessi degli uomini.

Che raccomandate per canonica legislazione nel secolo decimoquinto alla cura dei parrochi, si conservano con poca diligenza e fra le facilità de’ smarrimenti e fra la poca regola con cui se ne custodisce la massa fra il disordine nel quale si mantiene la di loro raccolta, offrono mille discapiti agli interessati che per colpa di questa indisciplina sono condannati tal volta alla perdita delle loro sostanze o per la difficoltà di rinvenirla con precisione dal buio in cui giacciono o per la impossibilità di supplire alle frequenti certe loro mancanze.

Riflette che ad accrescere il male che sparge a danno del suddito la forma poco finora curata di questo argomento, s’aggiunge la disperzion de’ documenti stessi per le settanta parrocchie della Dominante: lo che porta a persone, specialmente vaganti e che non ritengono le più precise nozioni, la crudele necessità di girare talvolta inutilmente per le medesime senza conseguire l’intento, massime in riflesso all’incarico de’ sagrestani deputati alla conservazione della rispettiva raccolta, che occupati in altre cure più addattate al di loro carattere, prestar non si possono ad un lungo ed accurato esame, il quale poi nella totale mancanza di repertori o d’alfabeti! li disfarebbe sovverchiamente dalle altre proprie integranti sacre mansioni.

Per redimere da questo stato di mal sistema questo ramo importante di nazionale interesse trova il progettante predetto di suggerire nell’inserto articolato suo piano un nuovo metodo di direzione.

L’insituzione di un Archivio Universale per la Dominante, in cui si transportino o trasportati si conservino per l’avvenire questi preziosi monumenti, le regole e discipline eolle quali debba esser piantato, le favorevoli condizioni che mirano alla sua solidità, li repertori, gli alfabetti, la distinzione della materia per serie di anni, di numeri, di contrade, la cauzione nel ricevimento degli originali passati e nella conservazione degli avvenire, tutto resta distintamente descritto nel chiaro e dettagliato suo piano predetto, sul quale fu incaricata la diligenza nostra ad estendere le più accurate informazioni.

Incontrando però l’onore dell’ossequiato coando negar non possiamo che esaminata la massima ed il complesso anche in dettaglio dell’argomento non ci sia sembrato a primo colpo d’occhio degno della sovrana protezione, giacché la somma gelosia di questi importanti documenti è essenzialmente integrante a tutti li rapporti della vita civile.

Nelle nostre rispettive mansioni han la massima influenza dipendendo il giro dei capitali, eseguito per via di terminazioni, e tutto quello che forma le maggiori incombenze della nostra magistratura, non che degli altri uffizi subalterni di questa pubblica zecca, dalla sicurezza e dalla autenticità dei medesimi, per cui è necessaria la più occulata avvertenza del ministero nostro per evitare gli inganni che si cercano di macchinare ben spesso; una prova dei quali accludiamo inserta al numero due, nelle due fedi false di carattere e sigillo che ci vennero come autentiche presentate in questi ultimi tempi.

Tutti gli altri stati della vita civile sono egualmente regolati e dipendono dai documenti medesimi.

Gli aspiri degli uomini agli uffizi, alle cariche, in una sola parola alli propri respettivi stabilimenti, le questioni civili sui testamenti, l’azione sulle eredità intestate, sulle pretese dotali, la serie degli autori delle famiglie, la derivazione dei viventi, la successione nelle facoltà fideicommisse, li titoli delli primogeniti e maggiori, li più vicini o lontani diritti negli agnazioni e cognazioni, li diversi gradi di ascendenti, discendenti e trasversali, le prove di nobiltà, le legalità dei matrimoni, la legittimità della prole, dipendono affatto da questi essenziali documenti, che soli contrassegnano le azioni e le pretese dei particolari, li requisiti degli aspiranti a qualunque si sia miglioramento di condizione in questa vita civile e la essenza e la sicurezza delle famiglie e de’ loro patrimoni.

Queste considerzioni di tanta importanza per una parte, e tanta notoria indisciplina per l’altra, condussero a riconoscere per voto nostro admissibile ed utile la massima nel progetto stesso compresa.

A farci però sperare una probabile utilità nell’esibito progetto e lusingare la nostra persuasione, s’aggiunse l’esempio del provvidamente instituito archivio delle scritture dei notali morti, che raccogliendo monumenti egualmente interessanti fu con buon successo e con effetto corrispondente felice alla sua instituzione eretto in altri tempi e gode in presente con essenzialissima utilità del suddito la pubblica protezione.

Tutto ciò premesso a Vostra Serenità non possiamo in fatti dissimulare il disordine e l’abbandono in cui si trovano documenti così integranti, non che la facilità che quindi ne deriva dalle pur troppo possibili ed anche successe falsificazioni.

Una impressione di sigillo, di cui non si distingue per il più che l’impronta dell’orlo semplicemente, una sottoscrizione che può esser fatta da qualunque, sono le maggiori legalità di queste carte, alle quali atteso l’importante ome di fede che portano, ciecamente si adatta qualunque giudice, qualunque ministro.

Questa facilità di falsificare può bene spesso somministrare il mezzo a taluno di perpetrare e di mandare ad esecuzione gli effetti più tristi, il pericolo dei quali conosciuto dal magistrato de’ Revisori ed Inquisitori sopra le Scuole grandi fu dal zelo loro estesa una terminazione ad oggetto che le fedi di matrimonio, fondamento col quale vengono alle donzelle pagate nella Scuola di San Giovanni di questa città le grazie lasciate dai pii testatori al momento che si collocano in matrimonio o si dedicano al chiostro, siano per mano di pubblico nodaro, previa la ricognizione del charattere de’ respettivi sagrestani che le rilasciarono, legalizzate, senza di che sia severamente proibito il pagarne alcun mandato.

In mezzo però a tante apparenti utilità che si enumerano nel progetto medesimo non possiamo dissimulare a Vostre Eccellenze la trepidazione in cui siamo che forse la di lui verificazione portar possa una qualche ferita all’ecclesiastica autorità incaricata dall’ecumenico Concilio tridentino ad osservar con diligenza la custodia del Libro de’ matrimoni e di quello de’ battezzati e sopra questo invochiamo la sapienza dell’Eccelentissimo Senato a voler commettere le relative informazioni ai Consultori in jure, dalla cui messe principalmente può dipendere l’intrinseca conoscenza di una tal delicata parte di questo progetto e slmilmente suggerire quali esser potrebbero i mezzi perché combinati restino con la esecuzione di questo piano anche i diritti di monsignor Patriarca, dovendosi conservar illesa per divoto sentimento nostro al Magistrato eccelentissimo alla Sanità l’antica diligentemente esercitata facoltativa in proposito degli equivoci che succedessero per le fedi de’ morti.

Oltre a tutte le dubbietà suddette troviamo pure in alcuno degli undici articoli che lo compongono anche una qualche resistenza estrinseca che cercheremo quando Vostra Serenità accolga la massima di possibilmente appianare, la più considerabile delle quali ella è l’aggravio che nella proposta modalità verrebbe portato al suddito in generale per il repertorio ed estrazione dai libri maestri che vengono proposti di alcune delle copie delle fedi che fossero ricercate.

Quantunque in fatti non ricerchi il progettante alcun suffragio da Vostra Serenità per la riduzione del luogo che gli verrà destinato, non che per far trascrivere li documenti medesimi e formare gli alfabetti, onde facilitare ad ogni occorrenza il rinvenimento, e quantunque esser dovessero le imposte ricercate le sole utilità dell’archivista, con tutto ciò ci sembrano ancora pesanti e però ci riserviamo di ristringere e diminuire possibilmente la mercede che ogni una delle fedi suddette ricerca il progettante nella terminazione articolata e disciplinante che ci daremo l’onore di estendere quando Vostra Serenità ne adotti la massima.

Questo articolo sarà da noi possibilmente ridotto al minor aggravio del suddito, quantunque siamo certi che generalmente non gli riuscirà grave qualunque diseretta spesa creduta di stabilirsi, quando rifletta pronti ad ogni sua richiesta li documenti ricercati, lo che non succedendo presentemente è obbligato a comodo di sagrestani occupati in altre più importanti mansioni di ripettere prima di ottenerne l’effetto replicate volte le sue istanze e quindi stancare talvolta la pazienza de’ sagrestani medesimi con una compatibile insistenza e perder poi sempre le ore preziose che occuparebbe parlando spezialmente del basso popolo nel procurare alle sue famiglie il necessario sostentamento.

Al summenzionato obbietto dell’aggravio che s’impone al privato che coi fatti riflessi si sembra sufficientemente appianato, un altro se ne aggiunge di minor importanza egli è vero, ma che però a scarico della ingenuità nostra cittadina deve esser assoggettato ai pubblici sovrani riflessi.

Dipende questo dalle utilità che non tutti ma alcuni dei sagrestani di qualche parrocchia ritraggono dal rilascio appunto di tali fedi, che adottando il piano presente verrebbero essi a perdere intieramente.

Come però la ricerca di tali fedi non è così affluente, né la mercede che viene ritratta così generosa, che formar possa o lo stato o il buon essere de’ sagrestani medesimi, che sono in minumero di 2 per parrocchia, vale a dire 140 in tutti, la fatica dei quali per invenirle e per estrarne le relative copie non è certo compensata con la tenue somma di 4 o 10 soldi al più, così crediamo che sciolti dall’obbligo di cercar talvolta nella confusion di quei libri, con sommo stento e forse con nessun effetto, le fedi di data antica e di sottostare alle frequenti ricerche e alle manualità delle copie, parlando delle correnti, per tenue o per nessuna mercede, si compiaceranno della introduzione e verificazione di questo piano che li trarrà una volta dall’imbarazzo e dalla responsabilità del metodo presente, che sta tutto a loro carico ed a loro peso, con perdita considerabile di tempo, con impiego di persone e con nessuna o tenuissima almeno utilità.

Spianati così questi due estrinseci obbietti che poterano far un contrasto alla massima, non ha l’umiltà nostra intoro alle altre modalità in esso contenute ad aggiungere oltre a quanto restò dal progettante, con mire di sicurezza, immaginato. Solo diremmo che nell’adottare la massima, qualora fosse essa in grado d’incontrare la sovrana approvazione, converebbe aver in mira la rispettabile giurisdizione di Sua Serenità per le altre due parrocchie di San Marco e San Giovanni di Rialto, da esso Serenissimo Principe dipendenti, colle intelligenze che fossero giudicate le più convenienti, onde nel piano generale non vi sia per esser obice alcuno che ne difficulti la immaginata riduzione.

Ed intorno al religioso don Francesco e suo compagno Bortolo Zanetti, che dimandano per premio delle fatiche e dispendi che devono incontrare per la formazione degli alfabetti generali, repertori delle fedi da registrarsi a loro spese nei libri maestri da tre secoli circa a questa parte, non che per il giornaliero trattenimento di persone emanuensi in molto numero nei primi tempi ed in numero di tre almeno in seguito, quando saranno esse fedi ridotte in corrente registro, d’essere per sé e loro eredi prescielti per 30 anni senza pubblico aggravio per direttori ed archivisti, crederessimo che fosse conveniente accordar loro la giusta e ben conveniente richiesta, a condizione però che ben intendasi tra di loro, uno solo sia riconosciuto per direttore responsabile ed amministratore di quella azienda così importante, ed uno solo e sua rispettiva linea fruiscano per li trenta anni avvenire del benefizio del presente progetto, al qual proposito crediamo che vorrà Vostra Serenità comandare che trascorsi gli anni 30, ai progettanti come sopra accordati, dovesse il carico stesso esser dal pubblico o disposto o venduto, come crederà convenirsi la maturità dell’eccelentissimo Senato, da cui pure dipenderà lo stabilir loro quel luogo che sarà creduto il più atto e conveniente ad un affare così importante.

Questo è quanto a pubblico lume crede l’umiltà nostra di esporre sull’esibito argomento, il quale ricever non potrà né vita, né attività se non gli derivino dal pubblico accoglimento ed approvazione, in seguito alla quale e perché si verifichi un cauto impianto ed un buon andamento del piano medesimo, qualor piaccia a Vostre Eccellenze d’onorarlo della sovrana adozione, crederessimo opportuno che si verificasse colla condizione precisa di esser autorizzati noi ad estendere le regole e le discipline le più avvertenti in articolata terminazione, dopo praticati li più vantagiosi maneggi coi progettanti, sì per diminuire al suddito l’aggravio, come per abbreviar possibilmente il tempo da essi preso per la totale completazione degli alfabetti, copie e separazione, consono già tutto ciò precisamente al contenuto nel memoriale dal supplicante prodotto li 18 decembre decorso, come pure a determinare sulle altre parti del progetto medesimo, e specialmente sull’istituzione, quella responsabilità e pene che saranno riconosciute le più convenienti d’infligersi al direttore pro tempore, se mai mancasse ai prpri doveri, per umiliarla agli esami ed alla approvazione di Vostra Serenità e di Vostre Eccellenze.

Data dal Magistrato dei Provveditori in Zecca li 5 aprile 1788

Anzolo Basadonna, Nicolo Venier, Marco Balbi provveditori, con giuramento.

1788 30 maggio

D. Antonio Zen in settimana

D’ordine dell’eccelentissima Consulta sopra scrittura de’ Provveditori in Zecca, riguardante un proggetto esibito da don Francesco Marangoni nella parte che li riguarda, li consultori in iure informino.