Un caso interessante che vede come supplicanti alcuni ricchi mercanti di Desenzano, coinvolti in una faida sanguinosa. La loro richiesta che il caso sia delegato a Brescia non trova un favorevole accoglimento dai rettori interpellati. Interessanti le argomentazioni dei rettori di Brescia che esaminano, punto per punto, la supplica sia alla luce dei processi già istruiti (e loro inviati dal provveditore di Salò) che del processo formato su istanza dei supplicanti con i loro testimoni. Da Salò il provveditore riferisce della rinuncia dell’avvocato dei supplicanti di formare il consueto processo con testimonianza (istruito invece a Brescia). La Signoria decide di respingere la richiesta dei mercanti di Desenzano.
a. Parte della Signoria
1610 adì 17 agosto
Udita dalla Serenissima Signoria la supplicatione presentatale a nome di Giovanni Gratarolo, Hieronimo Duse, Andrea Loda, Alessandro di Pompei, Paulo Emilio Pasino, Giosefo Manino et Antonio Pedroca, dimandanti con quella et con il suo avocato che li casi delle imputationi della morte di Christoforetto Christoforetti, di Bortolamea Tirella et di un LionelloBonfante, per li quali sono stati proclamati dal provveditore di Salò, siano levati dal giuditio di esso provveditore et delegati alli rettori di Bressa con la corte pretoria et come in essa supplicatione è più particolarmente espresso.
Udito quanto sopra detta supplicatione rispondeno li rettori di Bressa con loro giuramento a ultimo luglio et il proveditore di Salò sudetto a 4 del mese presente et maturamente considerato il tutto dalla predetta Serenissima Signoria, fu posto il bossolo bianco che li supplicanti siano licentiati, il verde de non et rosso non sincieri. Et furono:
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Consiglieri
[…]
b. Supplica
Serenissimo Principe
Sotto li 18 maggio prossimo passato fussimo noi Giovanni Grattarolo, Gieronimo Duse, Andrea Loda, Alessandro di Pompei, Paulo Emilio Pasino, Gioseppo Manino et Antonio Pedrocca, parte della terra de Desenzano et parte di Rivoltella, tutti divotissimi servitori della Serenità Vostra, proclamati dall’illustrisimo signor proveditor di Salò per imputatione della morte di un Cristoforetto Cristoforetti, seguita del 1608 in Desenzano et d’una donna Bartolomea Tirella, 19 novembre 1609 et d’un Leonello Bonfante seguita la notte delli 8 gennaro prossimo passato; et tutto che de queste imputationi noi ne siamo innocentissimi, essendo questi delitti propri de nostri nemici et a noi ingiustissimamente adossati, nondimeno quando dalla pia et misericordiosa mano della Serenistà Vostra non siamo caritativamente suffragati, con il dellegar tutti questi casi agli illustrissimi signori rettori di Brescia con l’eccelentissima corte pretoria, sarà di necessità che l’innocenza nostra resti sepolta nelle tenebre et che ingiustamente restiamo oppressi per li delitti da noi non commessi, ma nè anche pensati giamai; perciò che l’eccelentissimo signor giudice del maleficio di Salò è non solo amico et confidentissimo, ma una cosa istessa, con nostri nemici et quando egli viene nella terra di Desenzano alloggi nelle case loro et quando essi vanno a Salò alloggiano in casa di esso signor sindico et quel che molto più importa è che alla formation de processi permette che ci siano fatti molti pregiudici, mostrando a testimoni che sono essaminati interesse e passione d’animo che eccede quel termine che si conviene a iudese indipendente.
Et quello che fa maggior li nostri travagli è che noi, per la potenza de’ nostri nemici non possiamo andar nella terra di Salò se non con manifestassimo pericolo della vita, la quale vien insidiata da nostri nemici, potenti da sé, ma potentissimi per l’adherenza et appoggio che hanno con li scelleratissimi Zanoni, famosissimi sicari et banditi, oltre che per le medeme cause non ritroviamo persona che nella terra di Salò vogli proteggere la nostra giustissima causa, il che è contra la pia mente della Serenità Vostra, la quale, come con rigore desidera che siino puniti li scelerati, così con ogni amore et carità paterna vuole che gli inocenti siino suffragati et diffesi.
Noi dunque poveri supplicanti, non havendo altro rimedio alle nostre grandissime miserie che la benignità della Serenità Vostra, genuflessi umilmente a quella ci ricoriamo, suplicandola che prese di tutte le predette cose informatione dagli illustrissimi signori rettori di Brescia, si degni dellegar li sudetti casi a detti illustrissimi signori rettori con l’eccelentissima loro corte, dove noi potremo andare sicuramente et ritrovar che ci diffendi et sia administrata quella giustitia che è mente di Vostra Serenità, alla quale genuflessi si raccomandiamo.
1610 8 luglio
Che alla sopradetta supplicatione rispondano li rettori di Bressa et ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dicano la loro opinione con giuramento et sottoscrittione, di mano propria, iusta la forma delle leggi.
L’istesso faccia il proveditor di Salò et Capitano della Riviera di Bressana.
Consiglieri
[…]
c. Risposta dei rettori di Brescia
Serenissimo Prencipe
Veduto da noi il processo formato di ordine del clarissimo signor Proveditore di Salò, dall’eccellente suo giudice di maleficio sopra i casi introdotti a quella giustitia da consuli et dalle parti offese, conoscemo nella formatione di esso processo non esser stata tralasciata cosa per indagare la verità di fatti et perciò legittimamente al nostro parere furono proclamati da quell’officio criminale Zuanne Grataruola, Gieronimo Dusi et altri al numero di sette, che habbino per capital odio et per le cause nel processo apparente et per inditii da quello risultanti con altri, la notte de sette venendo li otto di decembre 1608, postisi in insidie con sbaro di archibugiate, amazzato Christoforo Christoforetti dela terra di Desenzano; et Gieronimo Dusi, Paulo Emilio Pasino et Joseffo Marino la notte de 19 venendo li 20 novembre prossimo passato, odiando Gieronimo Dusi mortalmente la quondam Bortolamia Tirella, per le cause come in processo, nella propria casa di tre ferite mortualissime in testa et due in una spalla la habbino privata di vita. Et inoltre, che pur esso Gieronimo, Zuanne, Paulo Emilio et Joseffo Manino, per le cause dette in processo, la notte de 9 genaro prossimamente passato, crudelmente amazzassero con dui archibugiate il quondam Lionello Bonfante vicino all’hostaria del Borella nella terra sodetta di Desenzano. Ed di più li medesimi Gieronimo, Zuanne et Andrea Loda, havendo deliberato di privar di vita Andrea Manfredino per le cause già dette, con l’intervento di un Alessandro Pasino, spia, il giorno de 22 marzo prossimamente passato, postisi in insidie nella casa del detto Gieronimo Dusi, mentre che l’istessa sera delli 22 marzo Andrea Manfredino et Joseffo Ton passassero di là, inavvedutamente furono da ambidue sbarate tre archibugiate che se bene non furono colti se non il Ton, che li fu forrato il ferrarolo, però furono seguitati da loro che usciero dalla casa de Gieronimo Dusi, che per salvar le loro vite si getorono nel lago et con altri accidenti di delatione d’archibusi et pistole, respettive, espressi nel processo et proclama sudetto.
Per i quali tutti casi, havendo li sudetti proclamati ottenuto diversi suffragi dall’officio illustrissimo dell’Avogaria di appellatione dell’ordine et commissione della retentione loro, finalmente sono ricorsi con una supplica a’ piedi della Serenità Vostra, senza la quale havendo noi fatto formar processo et essaminati testimoni prodotti per parte de’ supplicanti, le dicemo quanto segue riverentemente.
Che il giudice del maleficio di Salò tenghi stretta pratica et amicitia con Diomede Serafino et con Narciso quondam Furlano. Rispondemo che Diomede è soprastante alle biave del mercato di Desenzano, per il qual carico la communità della Riviera li dà una casa per la sua habitatione, dove il giudice del maleficio, venendo a Desenzano, capita ad essa per alloggiarci et nella quale praticano anco gli altri della terra et in particolar Antonio Manfredino, Agostino Osmarino, Liero Velina, Narciso predetto et altri, ma par, come è notorio, che questa casa sia commune et propria di alloggiar i rappresentanti publici et nella quale i deputati sopra il mercato resiedono in quel giorno di esso mercato a dar audienza, benché in altra parte inferiore è come si sia vi habiti il detto ministro Diomede et non si vede, né meno è provato che essi giudice et altri di sopra nominati vi habbino mangiato, né che esso signor giudice praticasse in casa di Diomede sua particolare, prima che egli havesse l’officio di soprastante sopra quel mercato delle biave, seben vien detto che ad esso li fossero mandate delle bevande, come in simili occasioni pare che sia solito farsi, senza ponervi altra considerazione.
Che poi il predetto Diomede et altri nominati come di sopra, andando a Salò, capitino in casa del medesimo signor giudice per alloggiamento non si vede prova legittima, ma solamente li testimoni dicono di haver così sentito a dire, anci che sopra questo particolare de auditu non vi è se non un unico testimonio et un altro qual depone di haver veduto Diomede soprastante ad uscir di casa del signor giudice ragionando insieme a Salò, il che è termine et atto ordinario de chi essercita la giustitia.
Quanto poi che il giudice, mentre formava processo, lasciasse star presente quel Narciso all’essame, dicemo questo non contenir verità, poiché dal medesimo processo si vede che Narciso non fu presente ad alcun esame, se non in quanto che egli fu confrontato con una donna meretrice, come contrari nelle deposizioni, sì come con altri testimoni ha servato il medesimo conforme al stile nel procieder nelle cause criminali, dove si vedono contrarietà nelle deposizioni.
Oltre che esso signor giudice nella formatione del processo non habbi voluto far scriver le intere deposizioni, sopra questo non vedemo prova alcuna legitima, se non che uno dice senza fondamento che alle volte faceva notar et altre volte no quello che si dicesse, per non portar danno al Manfredino et compagni; et un altro di bassa conditione, agricoltore pare, che affermi il medesimo et che nelle interoganze mostrava di non voler sentir le qualità buone dei rei proclamati et che facesse poner preggione quelli che dicessero il contrario, ma però per il processo offensivo vedemo che egli ha usato termine reale contra chi poteva conoscer di allontanarsi dalla verità nel testificar.
Prova bene che Antonio Carolis detto Speciarolo bandito, Diomede Serafino et compagni sono capitalissimi nemici del Gratarola et altri della sua parte et che habbino grandissime amicitie nella terra et Riviera di Salò, di modo che se li predetti fossero astretti a presentarsi nella predetta terra di Salò, per giudicio d’ognuno correriano pericolo evidentissimo di esser offesi et amazzati, havendo per capitalissimi nemici li Zanoni famosissimi banditi, dove essi praticano senza alcun timor et nei luochi circonvicini di essa terra, di che è notorio. Et che li proclamati non trovino deffensori un sol testimonio depone che habbino difficoltà nel ritrovarli per il timore che possono haver i avvocati et procuratori di esser offesi dalla parte contraria.
Questo tanto potemo dire alla Serenità Vostra sopra le cose contenute nel presente offensivo, come in quello formato sopra la detta supplicatione, rimettendosi nel resto alla sapientissima deliberazione di quella. Gratie.
Zuanne Da Leze podestà di propria mano con giuramento
Antonio Lando capitano con giuramento di man propria
d. Risposta del Provveditore di Salò e Capitano della Riviera
Serenissimo Prencipe
Essequendo io l’obligo impostomi dalla Serenità Vostra di rispondere alla supplica a piedi suoi presentata per nome di Zuanne Grataruolla, Girolamo Duse et altri, le dirò che a 23 del passato mi furono presentate le ducali con la supplica di 8 del medesimo et feci intimare al procuratore di esse che dovesse provare ciò che intende per giustificazione della supplica. Qual rispose non voler dir altro, sapendo che sono troppe notorie le dipendenze et parentele che hanno in questa terra, anco con li principali avvocati. Et avanti gli illustrissimi signori rettori di Brescia havevano fatto quelle prove che havranno voluto fare sopra essa supplica.
Che perciò, così ricercato, mandai a sue signorie illustrissime il processo da me formato sopra le querele del Manfredino et Bonfante, sì che dalla loro risposta la Serenità Vostra resterà pienamente informata delli particolari contenuti nella supplica et massime della persona del mio giudice, da me invero sperimentato di somma integrità, del quale intenderà meglio da essi illustrissimi signori rettori.
Io, dunque, le dirò solo quello che si vede dal processo dal mio giudice formato per li casi per quali li supplicanti si trovano di mio ordine proclamati. Che Girolamo Duse, pistore, quale era già morto avanti fossero date le ducali, si trovava molto indiciato della morte della quondam Bortolamia Tirella, fruttarolla, per sospetto che lui hebbe che essa Bortolamia ruffianasse una sua puttana; et doppo tal fatto appar che lasciasse il suo essercitio levando le armi et si unisse con Zuanne Grataruolla, giovane di molte ricchezze, dedito alle armi, che ha gran seguito, et in particolare di Vincenzo et Lodovico fratelli Longhi, mercanti in Brescia, suoi germani, altrettanto insolenti quanto copiosi di ricchezze, che insieme vogliono tiranneggiare la terra di Desenzano. L’istesso Girolamo Duse era parimente indiciato, insieme con Zuanne Grataruolla, di haver ammazzato in tempo di notte il quondam Leonello Bonfante, per dubbio che hebbe esso Duse che il quondam Bonfante lo palesasse della morte della quondam Bartolomea, di che lui se ne era servito.
Appare anche che il medesimo Duse, Zuanne Gratarolla et Andrea Loda, con intervento di Alessandro Pasino, spia, assalissero Andrea Manfredino quondam Giovan Francesco, che era in compagnia di Giosef Ton sbarandoli tre arcobuggiate, da quali per voler d’Iddio non restò colto se non il Ton nel feraruollo; et questo per sospetto che Zuanne Gratarolla hebbe dal Manfredino per parole che disse di voler far vendetta della morte del quondam Cristoforo Cristoforetti suo barba se trovava chi fossero li delinquenti. Della qual morte par che venghi imputato esso Gratarolla et altri. Et non sì tosto li detti rei seppero di essere querelati delli detti casi che fecero ogni loro potere per impedir la formatione del processo, hora con un pretesto, hora con altro, presentandomi in diversi tempi sei lettere dell’illustrissimo Avogadore Contarini, fondate sopra termini parte falsi et parte non admissibili. Et rescrivendo io a quel signore lo feci capace della verità et conobbe gli inganni fattigli.
Et finalmente havendo io fatto proclamare li rei, si appellano con lettere del sodetto illustrissimo signor Avogadore di 22 maggio passato per essecutione delle quali le mandai copia del processo et con altre di 26 giugno mi notificò la intromissione del proclama per lui fatta all’eccelentissimo Consiglio di Quaranta Criminal. Che se li rei sono in stato di tanta innocenza, come professano, de[v]ono anco assicurarsi che a quell’eccelentissimo Consiglio (che serve a tutto il mondo per specchio di vera giustitia) serà la verità conosciuta.
Sappia la Serenità Vostra che Gierolimo Duse, principale reo di essi delitti, fu morto, et sin hora non si sa da chi, con sbarro di arcobuggiata la sera di 4 del passato in un fatto ordinato da Vicenzo Longo et Zuanne Grattarolla con grossissimo numero de loro bravi et satelliti, contra li Manfredini. Del qual fatto, formato diligentissimo processo, feci proclamare una parte et l’altra; et tutto che il Gratarolla et compagni fossero in maggior numero, feci però proclamare se non li principali.
Che è quanto mi occorre dirle riverentemente per il processo, rimettendomi nel resto alla somma sua sapienza. Gratie.
Di Salò il 4 di agosto 1610
Giovan Battista Loredan Proveditor e Capitano, con giuramento e di mano propria.