1613 7 zugno
Udita dalla Serenissima Signoria la supplicazione presentata per Bernardo Toffetti mercante di cotesta città, per la qual dimanda delegatione al podestà di Dignano, overo ad altro reggimento più vicino a Puola, della causa della rissa seguita tra lui et alcuni altri, sora la quale si attrova processo formato già dal processore del presente rettore di Puola; et cadauna altra causa criminale che potesse succeder nel tempo del reggimento di esso podestà di Puola, per le cause et come in essa; et vedute le risposte fatte dal podestà di Dignano et di Puola et dalli Sopraprovveditori et Provveditori alle biave in questo proposito et il tutto considerato, fu posto il bossolo bianco che le cause criminali di sopra nominate siano dellegate al Capitano di Raspo et Provveditor nell’Istria Priuli durante il reggimento del nobil homo d. Lunardo Malipiero conte di Puola, il verde de non et il rosso non sinciero.
Et furono
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- Supplica di Bernardo Toffetti
Serenissimo Prencipe
Non potendo il carissimo signor Lunardo Malipiero Conte di Puola tolerare che io Bernardo Toffetti, mercante di Venetia et servo di Vostra Serenità habbia caricato nel porto di Fasana, destinato ad uso de dignanesi, et condotto anco, come son solito di fare, una mia barca di biade comperate per la maggior parte in terre aliene, nonostante che sua signoria clarissima, col mezo de bolli et con altre maniere havesse procurato impedirmi et levarmi la libertà conceduta ad ognuno dalle leggi dell’eccelentissimo Senato et dell’eccelso Consiglio di dieci di condurre a beneplacito qualunque sorte di biade in questa inclita città et Dogado, sua signoria clarissima, ingiustamente sdegnata verso meco, facendosi superior alle leggi, non solo ha proclamato me et il mio barcarolo per l’occasione detta (il che però è stato opportunamente proveduto dall’illustrissimo magistrato delle biade, quale coll’auttorità ad esso conceduta dal predetto eccellentissimo Senato ha tagliato li proclami) ma etiamdio havendo ritrovato nella cancelleria di Puola certo proccessetto formato dal suo processore per certa causale et pura rissa, già succeduta tra me et alcuni altri, nella quale non intervene altro che sole parole, essendone poi seguita immediate la pace et riconciliatione (perloché fu dal processore, come di niun rilievo derelitto) si ha lassato intendere volermi per ogni modo travagliare et farmi spendere, quantunque non ne dovesse poi seguir a me altro danno. Pretendendo egli per questa via operare a pregiudicio quello non ha potuto col fondamento del bollo et proclami nell’altro negotio delle biade da me condotte in questa città, che non è conveniente.
Onde riverentemente supplico la Serenità Vostra, che prese le debite informationi dal Magistrato illustrissimo delle biade et anco dal clarissimo signor podestà di Dignano più vicino degni con la solita clemenza sua delegare ad esso clarissimo signor podestà di Dignano overo ad altro vicino reggimento la causa della rissa predetta, seben abbandonata dal precessore et sopita con la pace, ma anco con cadauna altra che durante il reggimento di detto clarissimo signor Lunardo Malipiero potesse occorrere, acciò io senza alcun sospetto, quando par alla giustitia volermi giudicare, possa sicuramente difendermi, siano anco levate a questo modo l’occasioni di farmi spendere, travagliarmi ingiustamente. Gratie.
1613 a 30 aprile
Che alla sopradetta supplicatione risponda il Conte di Puola et ben informato delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dica l’opinion sua con giuramento et sottoscrittion di mano propria, giusta la forma delle leggi, rimandando il tutto sotto sigillo per persona publica.
Il medesimo faccia il podestà di Dignan. Et li Proveditori et Sopraproveditori alle Biave.
Consiglieri […]
- Risposta del podestà di Dignano
Serenissimo Prencipe
Dovendo io, conforme all’ordine di Vostra Serenità, responder alla supplicatione ai piedi di lei presentata per domino Bernardo Thoffetto mercante di Venetia sotto li 30 aprile prossimo passato, dico riverentemente alla Serenità Vostra come havendo il predetto Thofetti un giorno della settimna santa passata nel porto di Fasana territorio di Pola carricato una barca padroneggiata da Francesco Quintavalle de biave, la maggior parte delle quali erano state per esso Thoffetti comprate nel contado de Pisino luoco arciducale, per quelle poi condor in cottesta inclita città di Venetia, ciò apparendo et per fede autentica del luogotenente del detto contado et deposizione di testimoni.
Ma perché il clarissimo signor Lunardo Malipiero, al presente conte di Pola, pretendeva che detto Thoffetti fusse in obligo di adimandargli per tal condota licentia, sebene a questo lui non intendeva esser tenuto, favorito dalle leggi dell’eccelentissimo Senato et eccelso Consiglio di dieci, con boli et proclami procurò di proceder contra esso Thoffetti, dove che gli convenne recorrer all’illustrissimo magistrato sopra le biave, per via del quale fu opportunamente proveduto et solevato con l’annullatione d’essi bolli e proclami, come del tutto si vede per lettere del medesimo illustrissimo magistrato sotto li 27 del mese di aprile passato al predetto clarissimo signor conte presentate et da lui anco essequite.
Et essendo stati essaminati testimoni sopra capitoli per parte di detto Thoffdetti, presentati per verification delle cose contenute in detta supplicatione, li quali nelle loro depositioni attestano che qui in Dignano, dopo la condotta delle prenominate biave, Thomaso di Franceschi, officiale di Pola, ha deto che il clarissimo signor conte suo padrone s’ha lasciato intendere che se poteva haver nelle preggioni esso Thoffetti per li contrabandi che lui faceva, gli voleva far una burla che non gli piaceria et parole simili.
Quanto per il particolare contenuto nella prenominata supplicatione sopra la rissa seguita tra detto Thoffetti et altri in villa di Fasana già un anno fa, dico modestamente alla Serenità Vostra come havendo io ricercato con dupplicate lettere al clarissimo signor conte predetto il processo in quella cancellaria formato, overo la copia d’esso sotto bolla […] potessi conforme all’ordine di Vostra Serenità et delle leggi fondatamente responder, non solo m’ha quello voluto mandar, ma similmente con dupplicate sue lettere il tutto ha recusato. Tuttavia per depositione di veridici et uniformi testimoni della medesima villa di Fasana, che furono presenti al fatto, essaminati al presente da me con loro giuramento depongono che il successo d’essa rissa non esser stato altro che simplice parole, senza annudatione d’armi et che ne seguì poi tra dette parti anco subito et immediate la pace et reconciliatione.
Questo è quanto posso fedelmente dir alla Serenità Vostra, lasciando a lei con il suo prudentissimo giuditio il giudicar se detto Thoffetti sii degno della gratia che per parte sua viene adimandato. Gratie.
Dignano il XI maggio 1613
Filippo Boldu podestà di man propria con giuramento.
- Risposta del Conte di Pola
Serenissimo Prencipe
Per essecutione dell’ordine dattomi dalla Serenità Vostra sotto li 30 del mese passato, dovendo risponder alla supplicatione di Bernardo Thoffetti davanti di lei presentata, debbo con ogni riverenza dirle con mio giuramento che come non fu mia intentione di prohibire a detto Thoffetti nè ad alcun altro il condure biade in cotesta città, ma solo con un mio proclama prohibii che nessuno ne estrazzesse da questo territorio senza licentia, per assicurarmi che non fossero portate in altro luoco di terre aliene, cossì io non ho mai havutto contro detto Toffetti sdegno di alcuna sorte, nè per questo nè per altra causa, sì come egli con pocha verittà scrisse nella predetta sua supplicatione, anci che io posso affermare alla Serenità Vostra di non l’haver neanco mai vedutto, nè conosciuto. Et se io ho continuato la formatione del processo contra lui et altri già principiatto dal mio precessore non è statto se non perché me parve che il termine della buona giustitia rechiedesse che questo caso non andasse senzza qualche punicione, poiché non si tratta in esso processo solamente di pura rissa come asserisse il supplicante, ma di parole con arcobusi, li quali seben non sbarorno, nondemeno per quello che appare in esso processo, è statto scharicatto la ruota, ma non prese fuoco.
La dellegatione del qual processo ad altro giudice, come pregiudicherebbe alla giurisdittione di questo reggimento, cossì essendo parte che aspetta alla sua somma prudenza mi rimetto a quello che sarà da lei terminatto, dovendo il tutto restar agrado [di gradimento] et basterami di haverli reverentemente accenatto quello che aspetta alla parte mia.
Non volendo anco restar con ogni riverenza de aggiongerle che quando paresse cossì a lei, potrebbe dellegare questo caso ad altro giudice, non eguale come è quello di Dignano, ma superiore come è statto fatto in altri, nel che però mi remetto in tutto et per tutto al suo sapientissimo giudicio. Gratie.
Di Pola, adì 12 maggio 1613
Lunardo Malipiero Conte con giuramento.
d. Risposta dei Sopraprovveditori e Provveditori alle Biave
Serenissimo Principe
Dovendo noi Sopraproveditori et Proveditori alle biave, per l’ordine et comissione della Serenità Vostra, risponder alla supplicatione posta ai piedi suoi per messer Bernardo Toffeti, mercante da biave, riverentemente con nostro […] gli dicemo che le cose narrate in essa supplicatione, operate dal magistrato nostro verso il clarissimo signor Conte di Puola, a condolgenza di esso Toffetti, sono verissime, anzi che havendo convenuto obedir alle littere nostre, havendo per nuli li proclami fatti da lui contro esso Tofetti et il patron della sua barcha, come contrari alle leggi dell’eccelentissimo Senato et dell’eccelso Consiglio di dieci, et mandati al magistrato nostro li processi fatti formar da lui in questo proposito, havendo esso Toffetti fatto di novo condolgenza che per della causa gli sii statto levato da esso clarissimo signor Conte buona summa de dinaro, siamo stati astretti per publica dignità et per conservar ad ognuno quella libertà concesali dalle soudette leggi di poter estrazer biave di qual si volgia loco per condurle in questa città, come ha fatto esso Toffetti, senza che li sii posto alcun impedimento da publici rapresentanti, scriver ad esso clarissimo signor Conte che gli debbi subito far restituir il danaro toltoli per tal causa, sotto quelle pene che parerà al magistrato nostro.
Di modo che s’è sdegnato per le prime lettere, ha datto di mano a proclami fondati sopra processo di poco rilevo contra esso Toffetti, come restiamo informatti dalla risposta del clarissimo signor podestà di Dignano et dalla lettura d’un testificato d’undici testimoni fatti essaminar da sua signoria clarissima sopra il fatto della rissa, inviatoci sotto sue lettere et sigilo. All’arivo della littera che gli comette la restitutione del dinaro a condolgenza di esso Toffetti gli acresseva tanto maggiormente esso sdegno di modo che sentiamo che esso Toffetti sii degno d’esser gratiato dalla Serenità Vostra, acciò resti giudicato da giudice non suspetto et adirato contra la persona sua, rimetendoci però sempre al supremo beneplacito di Vostra Serenità, alla quale …
Dall’officio nostro delle biave, li 30 marzo 1613
Zuanne Dandolo sopraproveditor di mano propria
Benetto Sanudo sopraproveditor di man propria
Lorenzo Barbarigo proveditor
Massimo Valier proveditor di man propria