La vicenda che ha come protagonista Euriemma Saraceno ha rilevanza per alcuni dei tratti che caratterizzarono il conflitto accesosi con il lignaggio di appartenenza (i Saraceno o, come si scrive nei documenti dell’epoca Saracino). Conviene elencare per sommi capi alcuni aspetti della questione:
1) si tratta di una causa successoria che, come sarebbe avvenuto sempre più frequentemente, oppose una donna al suo lignaggio di appartenenza. Può dunque essere interessante rilevare dalla documentazione come si attiva quest’ultimo per difendere le sue prerogative e i suoi diritti.
2) Euriemma figura come titolare della causa che la oppone alla famiglia di appartenenza. In realtà tutto il conflitto si svolge essenzialmente dal momento in cui ella contrae matrimonio con il nobile Scipione Caldogno. Il conflitto rivela dunque una contrapposizione tra la dimensione di agnate di Euriemma con la sua nuova qualifica di moglie e i nuovi rapporti di parentela contratti. E’ pure interessante riflettere quale peso potè effettivamente svolgere Euriemma in quanto donna e figlia e moglie.
3) in realtà sono i suoi precedenti diritti ad essere oggetto di contestazione. Diritti che, evidentemente risalgono alla sua collocazione agnatizia e alle pretese che ha rispetto alla sua legittima.
4) è la sua dimensione di figlia (anche se ora divenuta moglie di un esponente di un altro lignaggio) ad essere dunque protagonista. Una dimensione posta in rilievo pure dal fatto che la madre Trivulzia nel suo testamento, pur lasciando come erede il suo presunto marito, le aveva assegnato una dote non indifferente.
5) è probabilmente questa dote, oltre che i presunti suoi diritti nei confronti del patrimonio paterno, che agevolano la sua affermazione nei confronti della tutela della zia e dei Sarceno. Non trascorre infatti molto tempo dalla morte del padre a quella del matrimonio e dell’accendersi del conflitto.
6) il lignaggio Saraceno si muove a tutto campo sostenendo l’intangibilità del patrimonio familiare vincolato da alcuni fedecommessi stabiliti nel corso del Cinquecento. Fedecommessi definiti dai pretendenti maggiorati, in quanto, come si vedrà, essi prevedevano un forma particolare di passaggio ai rami collaterali in caso del venir meno della linea maschile. Le proprietà erano vincolate e i figli maschi ne sarebbero stati fruitori, senza però poter alienare alcuna parte dei beni loro giunti.
7) la durezza che caratterizza lo scontro suggerisce comunque come i vincoli fedecommissari non fossero poi così assoluti. Innanzitutto sfuggivano all’inalienabilità posta dai testaori tramite fedecommesso tutti i beni acquisiti successivamente dai singoli membri del lignaggio. E non era sempre così semplice seguire il percorso delle proprietà. Inoltre, come si vedrà, anche altri beni potevano sfuggire al vincolo fedecommissario.
8) Altro aspetto da considerare, per questo periodo, è costituito dai percorsi giudiziari seguiti dal conflitto. La vertenza, difatti, si muove tra magistrature locali vicentine e le grandi magistrature lagunari, soprattutto le Quarantie. Percorsi dispendiosi e, soprattutto, molto lunghi, che si avvalevano del linguaggio giuridico di diritto comune, ma anche di quello veneziano. Linguaggi non sempre coincidenti e comunque caratterizzati certamente dalla diversità della dimensione politica che li caratterizzava.
9) L’aspetto più interessante (e forse peculiare) della vicenda è dato comunque dalla contestata legittimità di Euriemma in virtù del dubbio matrimonio della madre Trivulzia. Ludovica Ghellini, zia di Euriemma e sorella del padre Pietro, si muove duramente ricorrendo al tribunale ecclesiastico vicentino. Tali aspetti della vicenda sono oltremodo interessanti, anche perché si svolgono non molto tempo dopo la conclusione del Concilio di Trento (1563) che con il decreto Tametsi aveva notevolmente ridefinito la normativa matrimoniale. E’ proprio tale normativa che indirettamente fa emergere istituti che, sino ad allora, avevano potuto affermarsi senza palesi contrasti. Uno di questi era il cosiddetto matrimonio segreto che pur essendo valido a tutti gli effetti, non aveva conseguenze civili. Un matrimonio che s’innervava tenacemente nell’ideologia e nella cultura parentale aristocratica, in quanto agevolava una scelta matrimoniale oculata. Il matrimonio segreto non produceva figli considerati legittimi sul piano successorio e non doveva essere registrato nei registri canonici (che verranno istituiti proprio dal Concilio di Trento). Con la normativa tridentina si sarebbe progressivamente affermata l’esigenza di porre sotto osservazione tale istituto. Pur mantenendo la sua validità tale matrimonio avrebbe dovuto essere teoricamente registrato in curia vescovile. I matrimoni segreti sarebbero rimasti frequenti per tutto il corso dell’età moderna, ma sarebbero stati percepiti con una certa ostilità, in quanto fonte di disordine sociale e politico (si vedano i consulti stesi da Piero Franceschi alla fine del Settecento).
10) dalla vicenda inerente la legittimità di Euriemma emerge la figura dolorosa della madre Trivulzia Brazzoduro, che solo poche ore prima di morire ottenne finalmente che fosse celebrato un matrimonio, per quanto segreto e alquanto dubbio nelle sue conseguenze patrimoniali. La scelta ad erede di Pietro Saraceno suggerisce comunque come fu una scelta quasi obbligata per garantire i diritti della figlia Euriemma.
11) il contrasto sulla legittimità non fu certo indolore anche per la zia Ludovica e il lignaggio Saraceno. Il conflitto si evidenziava infatti apertamente sul piano dell’onore e rischiava di ritorcersi su tutto il lignaggio. Tant’è che, infine, Ludovica Saraceno Ghellini preferì abbandonare una vertenza, che probabilmente aveva ottime possibilità di ottenere una sentenza favorevole.
12) Le testimonianze escusse su iniziativa degli avvocati di Euriemma sia nel 1604 che nel 1609/10 sono di estremo interesse in quanto offrono uno spaccato di una vertenza civile che si muove tra magistrature locali e organi giudiziari della Dominante. Si tratta di testimonianze che offrono una rappresentazione del tutto particolare, in quanto escusse su un ben preciso capitolo processuale, ma riflettono la dimensione culturale della vicenda (il presunto matrimonio di Trivulzia). Ma il conflitto (tra opposizioni e risoluzioni) rivela anche i margini di ambiguità che potevano essere colti nell’ambito delle stesse testimonianze (memoria, ambiguità, reticenza, plausibilità e affidabilità del teste, ecc.).
13) La vicenda prospetta, in definitiva, i margini notevoli di rivendicazione dei propri diritti da parte della donna, pur in un ambito politico e ideologico molto forte quale era il lignaggio aristocratico.
14) Infine la stessa vicenda si presta a molti accostamenti con le altre affrontate nel sito: accostamenti di genere, di ruoli (figlia, moglie, vedova…), di declinazione dell’onore, dell’uso della testimonianza, del linguaggio giuridico adottato, della definizione di legittimità, della politica dei lignaggi, ecc.