1 Una donna spontanea

Referato e deliberazione per la speciale inquisizione

Accusata Cattarina Ferraro Zanin di scandalosa prostituzione e seduzione, stava l’autorità politica compilando la investigazione, quando per la testimonianza di Pietro Merlo rilevò che la sudetta, oltre all’essere una sfacciata sedutrice, senza riserva e presenti persone d’ogni età, bestemmiava ereticalmente.

Narrò come venisse da lei chiamato in sua casa e come volesse da lui farsi godere, previo il pagamento di lire tre, come la si lasciasse toccare in ogni parte del suo corpo e come nel lasciarsi toccare prorompesse in bestemie, dicendo: “Corpo del quel porco Dio, del porco bambin Gesù, infame porca Madona”.

Tanto fu l’orrore, disse, che in lui destarono le sudette bestemie, che non ebbe corraggio di più avvicinarla, ed osservò che le bestemie su enunziate le sentisse a proferire più volte, anche in istrada e presenti fanciulli.

Molti altri sono li testimoni che parlano della sua scostumatezza e continuo dileggio di Dio, dei santi e della beata Vergine, ma con più precisione si raccoglie dalle testimonianze di Giovanni Foglietti come essa in società, a casa sua, in banchetti, però senza essere alterata, si esternasse in dileggio alla religione, dicendo: “Fotudi i Santi ed il Signor, Maria vergine è una vacca e San Giuseppe un becco”.

Parlando poi de’suoi passati amori, di quello cioè che la ebbe a deflorare, disse che la Madonna fosse una vacca se non lo facesse ritornare ancora una volta quel suo amoroso. Questo testimonio disse in fine che non la sentì se non se in casa sua a sparlare in tale maniera.

Voto

Che le su accennate bestemie ereticali siano dirette contro Dio non vi à dubbio, come del pari non vi ha dubbio che siano pronunziate in dilleggio e disprezzo della santa religione. Avvente tali estremi il fatto qualificar conviensi a delitto di perturbazione di culto, a senso del paragrafo 107 Codice penale, lettere a e b.1

Di tale delitto ne è legalmente indiziata Cattarina Ferraro Zanin, che senza riserva, e in strada ed in casa e dove si trova, a comune scandalo, le proferisce.

Propongo perciò la seguente deliberazione.

Visti ed esaminati gli atti sul fatto reclamato contro Cattarina Ferraro Zanin, ritenuto concorrervi in quello gli estremi del delitto di perturbata religione, sarà contro la stessa proceduto nelle forme penali, ordinando il di lei arresto e traduzione alle carceri per non poterla ammettere alla difesa a piede libero, stante la sua scostumatezza e perché al delitto vien cominata una pena che nella massima duratta potrebbe oltrepassare l’anno di carcere.

Vicenza, lì 10 agosto 1830

Nardini

Conchiuso ad unanimia

Referato finale

Contro Cattarina Zanini fu per titolo di perturbazion di religione segnata in data 10 agosto prossimo decorso l’accusa e la deliberazione in base al deposto delli Pietro Merlo e Giovanni Foglietti, li quali, narrando la dissoluta condotta di tale donna, riferirono, il Merlo cioè, che si esternasse fra altre bestemmie, con la ereticale “Corpo di quel porco Dio, del porco Bambin Gesù”; e Giovanni Foglietti come la sentisse a dire: “Fotudi i Santi ed il Signor”. Il che estesamente si raccoglie dal primo referato, di cui se ne porge lettura.

Oltre a questi testimoni furono sentiti vari altri, ma tutti parlando per publica vocce delle dissolutezze e scandaloso contegno della Zanini.

Non avvi che Giovanni Merlo il quale di propria scienza riferisca di esser in una domenica sera del prossimo decorso gennaro, quando unitamente alli Pietro Comacchio e Giovanni Merlo s’attrovava in casa della Zanini, di essere da lei stato eccitato a fermarsi per passare la notte secco lei e di averla in tal occasione sentita a sparlare contro la castità di Maria Vergine, dicendo le precise: “Quella porca di Vergine Maria, quel becco di San Giuseppe”. Negò poi assolutamente di aver da lei inteso a dire “Fotudi i Santi ed il Signor”, od altre oscene ed irreligiose espressioni, trane le accennate.

Sottoposta con tali risultati a costituto sommario2, dichiarò chiamarsi Catterina Ferraro, figlia del vivente Francesco, moglie di Giacomo Zanin, madre di due figli di tenera età, nata in Arzignano, domiciliata alle Nove, cattolica, illiterata e condannata una volta in via politica per rissa.3

Ammise conoscere li fratelli Pietro e Giovanni Piletta, di vero cognome Merlo e Marco Comacchio e che dessi frequentassero la sua casa.

Ammise di essere stata chiamata e corretta dal parroco di Nove e perché fosse stata a Bassano assieme a certo Pandin, dicendole che il Pandin la avesse a condurre da persona che le regalò di un tallero, al che rispondesse male fosse il parroco informato de’fatti suoi, essendochè benissimo col Pandin fosse stato a Bassano, ma per affari suoi e non per altro.

Disse inoltre che il parroco la riprendesse comecchè avesse essa detto che la Madona facesse i corni a San Giuseppe e che essa li voleva fare a suo maritto, ma su tale proposito osservò che mai le passasse per la mente di dire tali cose e che per la prima volta sentisse quelle espressioni dal parroco, senza mai averle intese in precedenza.

Sentita poi l’imputazione di perturbata religione, attese le bestemie che andava schiamazzando senza veruna riserva in offesa di Dio e della santa fede, dichiarò che essa di naturale franco e lingua spedita potesse aver ditto qualche volta “Corpo di Cristo, corpo di Dio, corpo della Madona”, ma che tali espressioni le facesse perché alterata e senza ulterior riflesso, e non mai per offendere Dio ed in dileggio della santa religione.

Escussa nell’articolati con le deposizioni delli Pietro Merlo, Giovanni Foglietti, Marco Comachio, dichiarò falsi i detti loro, in quanto si riferissero alle accenate bestemie ereticali.

Ricordò la sera che tutti li sudetti, uniti a Giovanni Merlo, furono a casa sua, non negò che vi li fermasse a dormire, ma pel solo oggetto che era ubriaco oltremodo ed incapace di partire.

Domandò poi di essere posta al confronto con gli Foglietti, Pietro Merlo e Comacchio. Nelli confronti sostenne Pietro Merlo d’averla intesa a dire “Corpo del porco Dio, del porco del Bambin Gesù”, e così le sostenne il Comacchio d’averla intesa a dire “Corpo di Dio maledetto da Dio e maledetto dalla Madona”, ma quantunque ammettersi di esser stato unito a Pietro Merlo quando quest’ultimo disse aver inteso le già dette ereticali bestemie, non riporta però le bestemie indicate dal primo.

E sempre in seguito con le deposizioni di Giovanni Merlo, il quale ebbe a deporre d’aver da lei inteso a dire “Quella vacca di Maria Vergine e quel becco di San Giuseppe”, dichiarò false anche tali deposizioni, ma rinunziò al confronto, ritenendo che al certo quanto aveva deposto lo avrebbe sostenuto in faccia, e così pure rinunziò al confronto col Foglietti, perché non comparso nelle fissata giornata si era trasferito al di là di Treviso.

Chiusasi quindi con la detenuta l’inquisizione si osserva che d’apparente sana e robusta fisica costituzione, non fu ritenuta atta ai inasprimenti di legge, attesochè allata una figlia nata dopo la sua detenzione.

Si diportò tranquilla in carcere, sommessa dinanzi [al consesso], dando a divedere un carattere apperto ed un’indole migliore di quella indicata dalle informazioni parrocchiane.

Voto

Tali i risultati dell’investigazione e ritenuto sussistente il fatto di perturbazione di religione, sta a vedersi se contro la negativa in questo si abbia raggiunto la prova di sua reità.

Non vi è quella per testimoni, stantecchè non uniformi sulle bestemie ereticali dette dalla detenuta sono le dichiarazioni dei testimoni, variando sulla qualità delle bestemie, quantunque sembrino tutti e quattro li testimoni a riferirsi a bestemie pronunziate dalla Zanin nella sera in cui si attrovavano assieme a casa sua.

Oltre a ciò li suoi accusatori si concentrano nelle sole quattro persone che l’avvicinavano e, ramentando li discorsi e bestemie sentite in casa sua, non è da dirsi che publico fosse lo scandalo eccitato, e d’altronde quando essi l’avvicinavano pocco differenti nel loro costume devono esser gli accusatori stessi.

Finalmente nel dichiarare la inquisita di aver detta qualche bestemia, disse che conosciutta di lingua franca si facevano taluni gioco di lei e cercavano di eccitarla alla colera, appunto per sentirla a bestemiare e che essi stessi accusatori possono aver dato motivo alle bestemie per semplice trastullo.

Non v’è poi quella per indizi, non essendo tale prova addatata all’indole dell’accusa, egli è perciò che propongo di pronunziare contro la Zanini […] del delitto imputatagli sentenza dubitativa da rassegnarsi unitamente ai atti prima della pubblicazione all’eccelso tribunale d’appello per le superiori sanzioni a tenore del paragrafo 433 Codice penale.4

In quanto poi alla scostumata condotta di questa detenuta saranno gli atti e la detenuta stessa rimessi alla competente autorità la procedura su tale titolo e per tutte quelle misure che credesse di adottare sull’argomento.

Vicenza, lì 28 dicembre 1830

Francesco Nardini

Conclusione per maiora: contro il voto del relatore che sia dichiarata la colpa della Zanini e pronunciatale la pena di sei mesi di carcere.

Propostosi il processo costrutto pel titolo di perturbata religione contro Catterina Ferraro Zanini, la quale fu costituita per la prima volta nel giorno 24 agosto 1830, essendosi poi ultimata l’inquisizione nel giorno 27 scaduto dicembre;

vista la sentenza 28 dicembre prossimo scorso proferita dall’imperial regio tribunale di prima istanza in Vicenza, portante la condanna della detta Ferraro Zanini a sei mesi di carcere ed accessori;

l’imperial regio tribunale d’appello generale e superior giudizio criminale ha riformato e riforma la surriferita sentenza 28 dicembre prossimo passato dichiarando doversi in confronto della sudetta Catterina Ferraro Zanini sospendere il processo per difetto di prove legali, condannata però la medesima al pagamento delle spese di vitto e della procedura, non meno che della tassa di questa sentenza in fiorini 12, sotto la riserva espressa nel paragrafo 537 del Codice penale5.

Col ritorno degli atti se ne rende inteso codesto tribunale provinciale per la corrispondente intimazione ed esecuzione.

Dall’imperial regio tribunale d’appello generale

Venezia li 9 febbraio 1831

All’imperial regio tribunale provinciale di Vicenza.

Vicenza, li 19 febbraio 1831

Fu intimata la sentenza alla detenuta alla presenza del consesso.

1 Per questo reato cfr. infra il caso dello stalliere bestemmiatore.

2 Ecco la descrizione che ne fece il cancelliere: “ una donna dell’apparente età d’anni 25, di statura ordinaria, corporatura complessa, capelli castagni, occhi castagni, naso regolare, colorito bruno. Vestita con abito di tela a righe turchine e bianche, traversa pure di tela, fazzoletto alle spalle rosso e giallo, calze e scarpe…”, c. 44 r. e v.

3 C. 44 v.: “Mi chiamo e sono Catterina Ferraro del vivente Girolamo e di Francesca Tolia, sono moglie di Giacomo Zanin, ho due figli, Elena di 4 anni e mezzo e Nicolò di due anni e mezzo; non ho fratelli, né sorelle, nacqui ad Arzignano, abito alle Nove, lavoro in calze ed altri lavori donneschi, ho 23 anni…”.

4 Si ricorda ancora il tenore del paragrafo 433 del Codice: “Se il soggetto dell’inquisizione è stato uno de’ seguenti delitti: cioè alto tradimento, sollevazione e ribellione, pubblica violenza, abuso della podestà d’ufficio, falsificazione di carte di pubblico credito, falsificazione di monete, perturbazione della religione, omicidio, uccisione, duello, appiccato incendio, rapina od aiuto prestato a delinquenti, quella qualunque sentenza che fu proferita deve sempre prima della pubblicazione esser portata alla cognizione del superior giudizio criminale, sia che si tratti di un delitto consumato od anche solo attentato”, cfr. Codice penale…, p. 153.

5 Una riserva di notevole rilievo, che esprime assai bene il più complessivo atteggiamento del Codice nei confronti del contesto sociale entro cui esso si calava: un atteggiamento prudente e volto a non acuire le tensioni sociali. Il paragrafo 537 recitava: “Se l’imputato è giudicato reo, o se l’inquisizione è dichiarata sospesa per difetto di prove legali, si deve bensì esprimere nella sentenza, ch’egli è obbligato di risarcire al giudizio criminale le spese; ma questo risarcimento non può esigersi sulle sue sostanze, se non in quanto con ciò non si diminuisca la sorgente de’ suoi mezzi di sussistenza, né gli s’impedisca l’adempimento degli obblighi a lui appartenenti di prestare un’indennità o di manentere i suoi. A motivo del risarcimento delle spese non può mai differirsi l’esecuzione della sentenza riguardo alle restanti parti in essa contenute”, cfr. Codice penale…, p. 197.