12 Lo stemma imperiale

Processo sopra denunziata perturbazione della pubblica tranquillità dello Stato ad imputata opera di Pio Ferrazzi ed altri giovanetti impuberi, avvenuta li 15 ottobre in Valstagna.

La deputazione comunale di Valstagna partecipava nel 15 ottobre prossimo passato al commissario distrettuale d’Asiago ed a quella pretura che nella sera precedente, alle ore otto circa, venne levato lo stemma imperiale dall’ufficio dell’agenzia dei tabacchi dal giovane Ferrazzi Pio di Bortolo, preso oltremodo dal vino, unitamente ad otto in dieci giovanetti dell’età d’anni dieci in dodici circa. E, tiratolo per la strada, diedersi poscia ad incendiarlo, rimpetto all’ufficio medesimo.

Accennava che pochi furono quelli che ànno potuto ciò osservare, attesa l’ora per quel paese alquanto tarda, e da que’pochi ripresi, allontanavasi tosto, senza ulteriori conseguenze.

La regia intendenza di finanza rassegnava nel 16 successivo a questo regio cavalier delegato il rapporto che nell’argomento erale stato nel giorno precedente rimesso dall’agente dei tabacchi in Valstagna.

Il commissario locale, insignito a delegatizio incarico 17 detto, riferiva anch’egli nel 20 il fatto, come fu sopra esposto, facendo sentire al regio delegato come avesse ritenuto opportuno di ommettere l’arresto del Ferrazzi pell’estrema briacchezza in cui versava nella ridetta sera, e perché non poteva contare sul ristretto numero degl’individui componenti la forza ivi stazionata; d’altronde non … da conveniente morale influenza sulla popolazione, e perché infine sapeva starsene procedendo il potere giudiziario, dichiarandosi pronto a far eseguire l’arresto quando il regio delegato si determinasse ad ingiungerlo, colla scorta però di un corpo militare in sussidio.

Come apparisce dall’attergato all’esposto rapporto commissariale, il delegato risolse d’attendere riscontro dal maresciallo Welden alla ricerca che indirizzavagli di una colonna mobile di militi e l’eventuale richiesta dell’autorità giudiziaria prima di ordinare l’arresto del Ferrazzi.

Frattanto la regia pretura d’Asiago partecipava in data 17 ottobre al commissario locale aver essa deliberato non concorrere nel fatto di cui trattasi gli estremi di veruna delle gravi trasgressioni previste dal Codice penale parte seconda, e meno quelli del delitto, desistendo da qualunque relativo provvedimento, e passando la denuncia della deputazione comunale di Valstagna all’archivio, notiziarne il regio commissario a sua norma, e per quanto potesse ritenere di sua attribuzione e di sua incombenza, ove potesse risguardare quel fatto per un traviamento politico.

Quel commissario, con suo rapporto 25 ottobre faceva conoscere al regio delegato l’esito della pretoriale procedura, avvertendo che avea dato le relative disposizioni pella rimessa a suo luogo dello stemma imperiale.

In seguito a delegatizia interpellazione, la pretura d’Asiago informava come sopra del proprio operato la delegazione medesima, accompagnandola la richiestale fedina politica al nome del Ferrazzi, nella quale lo si riconosce scevro da censure.

Sorpresa questa autorità politica provinciale dalla deliberazione di essa pretura, si rivolge, prima di adottare alcun provvedimento in linea politica a questo tribunale, cui accompagna gli atti tutti surriferiti, onde prendendo conoscenza della natura ed importanza del fatto, vegga pure se ed in quanto apparisca regolare la determinazione della pretura d’Asiago, con successivo riscontro alla suddetta autorità requirente.

Si dà lettura al consiglio della nota delegatizia succitata 11 novembre corrente numero 17535/4809 polizia.

Voto

La denunciata azione del prevenuto Pio Ferrazzi non è contemplata dal Codice dei delitti.

Quest’azione potrebbe tutt’al più venire presa in qualche disanima a raffronto delle penali sanzioni della perturbazione della pubblica tranquillità dello Stato alli paragrafi 57, 58 di detto Codice nel capo quinto, seconda [parte].

Ma in essi venne categoricamente ed esplicitamente dichiarato commettere un siffatto delitto chi maliziosamente si studia con discorsi, con iscritti, o con pittoresche rappresentazioni d’inspirare a’suoi concittadini sentimenti tali da cui possa nascere avversione alla forma di governo, all’amministrazione dello Stato, od al sistema del Paese, ed a ciò viene positivamente ristretto il primo de’succitati paragrafi.

S’improntano e nominatamente si enumerano nel secondo col carattere di un tale delitto le ingiurie contro la persona del principe dalle quali possa nascere una indubitata avversione contro di lui, quando sono proferite in una compagnia o in pubblico, come pure gli scritti di simil sorta o le oltraggianti rappresentazioni, quando se ne sia fatta comunicazione a qualcuno.

Questa letteral enunciazione dei riportati paragrafi dispensa certo il relatore da qualsiasi commento per dimostrare che in essi non è menomamente compreso il fatto denunciato, e che quindi non potrebbesi che uscire dalla sfera delle attribuzioni del giudice nel qualificarlo per delittuoso contro il sovrano disposto del legislatore.

Invitato poi questo tribunale dalla regia delegazione a riconoscere se sia regolare la determinazione presa dalla regia pretura d’Asiago, occupandoci quale seconda istanza politica in questo esame e, raffrontata la pretoriale deliberazione, oltre che, siccome posteriormente si fece, col discorso de’ripetuti paragrafi 57, 58 del Codice criminale, anche con quelli che nella seconda parte del Codice penale sono abbracciati dal capo quinto delle gravi trasgressioni di polizia contro la sicurezza del comun vincolo dello Stato e la pubblica tranquillità, e dal successivo capo sesto di quelle che riferisconsi alle pubbliche istituzioni ed ai regolamenti diretti a mantenere la comune sicurezza, non v’è dubbio che procedeva regolarmente la suddetta pretura quando deliberava non concorrere nel fatto di essi trattori gli estremi di veruna delle gravi trasgressioni previste dal Codice penale parte seconda, desistendo da ogni politico procedimento e passando la denuncia della deputazione comunale di Valstagna all’archivio, senza nemmeno incoare una criminale investigazione, dacchè dovea riconoscere, siccome infatti riconobbe, non vestire, senza alcun dubbio, il fatto verun estremo di delitto.

Il perché propongo a deliberare non ravvisarsi alcun carattere di delitto nel fatto imputatosi a Pio Ferrazzi, e quindi non doversi attivare alcuna criminale procedura al di lui confronto, passandosi la nota delegatizia 11 novembre corrente all’archivio.

Doversi dichiarare, quale seconda istanza politica, regolare le deliberazione della regia pretura d’Asiago surriferita, in seguito alla rappresentanza fattane dalla regia delegazione.

Doversi comunicare il tenore di tale deliberazione alla stessa politica autorità provinciale, col ritorno di tutti gli atti, in riscontro alla di lei nota 11 novembre ridetto numero 17535/4809 per quelle previdenze che a termini del suo istituto trovasse di adottare nel caso.

Vicenza lì 14 novembre 1848

Cassetti

Conchiuso ad maiora col relatore

Richiamata dalla presidenza la votazione, il consigliere Fanzago dichiarò di non poter convenire col voto del relatore e disse:

“Due sono le proposizioni del relatore, l’una riguardo al fatto, l’altra riguardo all’operato della pretura di Asiago”.

“Quanto alla prima, il fatto potrebbe benissimo dar soggetto a criminale procedura, ove lo straccio dello stemma fosse stato accompagnato da espressioni che non potevano essere che ingiuriose contro la persona del principe, di cui lo stemma rappresenta l’autorità”.

“Il fatto perciò dev’essere rilevato in tutte le circostanze che lo costituiscono: la denuncia è generica, e portando un fatto che per sé stesso dimostra un’avversione al regime imperante esige assolutamente che sia indagato a rilevare se poi debba o diversamente formar oggetto di penale sanzione”.

“Né perché non si enunciano usate offensive espressioni, né sia permesso d’immaginare atti non avvenuti, ne viene che si debba prescindere dal procedimento per rilevare se effettivamente questi atti e queste espressioni avvenissero, tostochè si vuole dalla regia delegazione reclamare il fatto siccome delittuoso, ed anzi sorprende come non abbia la regia pretura sul medesimo investigato”.

“Si rilevi il fatto ed allora sarà il momento di deliberare se lo stesso vesta o meno il carattere di delitto. Al presente ogni deliberazione sarebbe precoce, perché si giudicherebbe sopra un fatto non rilevato”.

Propose quindi il votante che siano assunti gli atti primordiali nelle forme criminali coll’ascolto dei testimoni facilmente rilevabili anche a mezzo della politica autorità, estendendo le indagini a conoscere lo stato mentale dell’imputato od imputati, a riconoscere se nel caso di delittuosità non sia imputabile a delitto per la piena ubbriachezza, in cui si enuncia essersi trovato l’imputato, ma non si prova che fosse.

Quanto poi alla seconda proposizione del relatore, non trovò il votante che sia competenza di questo criminale giudizio come di redarguire, così neppure di ritenere giustificato l’operato di una pretura né in via criminale, né in via politica.

Non in via criminale, perché può bensì il giudizio inquirente ingiungere operazioni dietro analoghe ricercatorie, non può redarguire una pretura per ommissione di qualche indagine che il tribunale avvisasse necessaria intraprendersi.

Non in via politica, perché il tribunale colle ultime determinazioni non è richiamato che a giudicare sulle gravi trasgressioni, non a censurare l’operato della pretura.

Tanto meno poi il votante sarebbe d’avviso del relatore in quantochè troverebbe che la pretura non avesse potuto da sé deliberare non esservi nel fatto estremi di alcuna politica trasgressione, e meno quelli di delitto, mentre ad essa non ispetta una tale decisione, ed avrebbe dovuto procedere a quegli esami che il votante in oggi trova di far assumere; o, diversamente ritenendo, di assoggettare coi medesimi caratteri e non più il fatto stesso per cui non doveansi supporre altre circostanze che lo avessero tramutato e reso ben diverso da quello che da tutte le denunzie venne riferito esser realmente avvenuto.

Che se diversamente appariva non assumere quel fatto verun estremo delittuoso, era inutile che il pretore si occupasse a rilevare con preliminare investigazione il vero stato di mente dell’imputato Ferrazzi.

Che se pelle recenti superiori determinazioni erano sostituiti i tribunali inferiori a fungere, in luogo dei rispettivi governi, quali seconde istanze politiche nei gravi trasgressi di polizia, dovevano occuparsi ad esaminare il procedimento e le deliberazioni delle prime istanze politiche anche allorquando se ne fosse aggravata una parte o, come nel caso presente, avesse reclamata la politica autorità a tutela della pubblica cosa, e più particolarmente della interna tranquillità dello Stato, e decidere se effettivamente irregolare o meno fossene stato l’operato di esse prime istanze.

Che entrato questo tribunale perciò in tale disamina, doveva trovar giusta e legale la deliberazione della pretura di Asiago non solo nel dichiarare non concorrere nel fatto denunziato verun estremo di politico trasgresso, desistendo quindi da ogni politica procedura, ma nell’ommettere altresì d’incamminare una criminale iniziativa una volta che, come nella sua deliberazione lo espresse, riconosceva senz’alcun dubbio non essere assolutamente compreso il fatto nemmeno nella prima parte del Codice penale.

Che se procedette così la mentovata pretura, con tutta regolarità ed a termini di legge, e se la politica autorità provinciale a norma del suo ulteriore procedere nel dilicato argomento desidera di conoscere sulla regolarità della pretoriale deliberazione, trovò il relatore conveniente a toglimento anche, come già fu detto, della mala impressione che può essergli suscitata in essa politica autorità sull’argomento verso la detta pretura di farle sentire, come ella invece avesse agito con regolarità ed a termini di legge.

Il signor consigliere aulico presidente osservava che sarebbe stato anch’egli del parere di far rilevare il fatto coll’esame delle persone che ne furono testimoni perché, ove riflettesse che fosse accompagnato da discorsi o clamori ingiuriosi contro la persona del sovrano, potrebbe qualificarsi il fatto stesso a perturbazione dell’interna tranquillità dello Stato, tanto più che un atto il quale in tempi quieti potrebbe avere l’aspetto di una meza petulanza, ora, in momento di agitazione politica, assume un carattere diverso, e tende a riaccendere l’avversione contro il governo, apparendo anche avvenuto ai 14 di ottobre, vale a dire quando per gli avvenimenti di Vienna in molti luoghi si manifestarono nuovamente delle tendenze contrarie al governo attuale.

La pretura avrebbe potuto tosto procedere alla verificazione del fatto, né crederebbe esso signor presidente di approvare anche come seconda istanza politica il modo con cui si è contenuta la pretura, non essendo in oggi chiamato il tribunale a deliberare sul fatto sotto l’aspetto di una grave trasgressione politica, ma si limiterebbe a rescrivere alla delegazione provinciale che la pretura, nei limiti della propria competenza ha conosciuto non qualificarsi il fatto a grave trasgressione di polizia.

Rifiutò pertanto, in base alle opinioni devolte, il conchiuso superiormente annotato.