17 Il gioco della palla

Relazione degli atti di preliminare investigazione assunti dalla regia pretura di Asiago in titolo di gravi lesioni corporali riportate nel 30 luglio 1848 da Marco Girardi detto Brunello di Conco ad opera di Paolo Girardi detto Zalin di Giovan Maria e forse di altri.

Nella sera della domenica 30 luglio ultimo decorso stavano alcuni del paese di Conco giuocando alla palla nella piazza del villaggio, quando passando per di là Marco Girardi detto Brunello, unitamente al cognato Giovan Battista Rodighiero, accade che una palla gettata dal giuocatore Carlo Girardi andasse a colpire le gambe del Rodighiero, per cui questi adontatosi se ne lagnò.

E da qui insorse un contrasto, in cui presero parte dal lato del Rodighiero il cognato Girardi detto Brunello, e dal lato di Carlo Girardi i suoi compagni giuocatori, cioè Paolo Girardi detto Zalin, Giovan Maria Soster e Giovanni Bertazzi.

Il risultato della lotta si fu che il Girardi detto Brunello riportò quattro gravi ferite al capo, due al sincipite e due al parietale sinistro, oltre due abrasioni alla faccia.

Il Rodighiero si lagnò soltanto di essere stato maltrattato con pugni e la di lui moglie Elisabetta Girardi riportò una leggiera lesione ad un dito di nessuna conseguenza.

Il principale motore della rissa si fu Carlo Girardi, il quale avendo anche precedenti motivi di disgusto col Rodighiero, bastò che intese questo a lagnarsi per la palla cadutagli fra le gambe, gli saltò al collo menandogli dei pugni, essendo poi sopraggiunti gli altri tre giocatori per trarlo dalle mani del Rodighiero e del Brunello.

Fu allora che quest’ultimo riportò quelle lesioni al capo, delle quali dà per autore Paolo Girardi detto Zalin di Giovan Maria, il quale con una palla di legno che haveva in mano lo percuoteva con molta forza e ripetutamente alla parte sinsitra superiore del capo, alla fronte ed al naso.

A sostenere tale accusa concorono le deposizioni di Giovan Battista Rodighiero e di Bernardo Caldana, i quali deposero di aver veduto il Paolo Girardi detto Zalin a colpire una o due volte sul capo colla palla di legno il Brunello, non sapendo poi se lo stesso individuo abbia inflitto tutte quelle lesioni, apparendo anzi per ciò che ne dice il Caldana che anche il Soster lo colpisse pure al capo con un sasso.

L’offeso guarì in capo a trenta giorni e, giudicando il danno ripartito a lire 3 per giorno, lo liquidò in lire 90.

Egli non vide che il solo Paolo Girardi a percuoterlo sul capo, non escludendo però che anche altri possano averlo percosso.

Gli accusatori sono indicati di buona fama e meritevoli di fede, mentre i denunziati sono dipinti per rissosi e violenti e specialmente il Carlo Girardi fu Paolo, provocatore della lotta, il quale fu altra volta condannato.

Assunti in riservato esame il Paolo Girardi e quelli che più o meno apparivano implicati nel fatto, meno il Carlo Girardi che si trasferì in Venezia, nulla si potè rilevare dalle loro deposizioni, dicendo di essersi intromessi in quella lotta per impedire dispiacevoli emergenti tra il Carlo Girardi e il Rodighiero, che primi erano venuti alle mani.

Voto

Quattro sono le lesioni riportate da Marco Girardi detto Brunello, alla parte sinistra superiore del capo, che furono giudicate gravi; e sì queste che le altre due lesioni leggere alla faccia le riportava nella rissa avuta con più individui la sera del 30 luglio 1848, dopochè Carlo Girardi, azzuffatosi col Rodighiero, mosse i suoi compagni a sostenerlo nella lotta, nella quale avea preso parte attiva contro Carlo Girardi anche l’offeso Brunello.

In questo fatto, adunque, che si prospetta del tutto subitaneo e coi caratteri d’una rissa, non si possono ritenere responsabili gli agenti che del fatto proprio, e quindi risultando per le deposizioni dell’offeso, di Giovan Battista Rodighiero e di Bernardo Caldana che Paolo Girardi detto Zalin fu da essi veduto a colpire replicatamente sul capo colla palla da giuoco il Brunello stesso, lo si dovrà chiamare a discolpa, mentre stanno contro di lui le deposizioni di tre testimoni, che l’accusano come autore d’una o più di quelle gravi lesioni.

Ciò basta per ritenerlo indiziato del delitto di ferimento, quand’anche una sola di quelle gravi lesioni avesse inferito; e sussistendo per ora il dubbio se forse qualche altro rissante sia stato l’autore di altra di quelle, e specialmente il Soster, che apparisce, per la deposizione del Caldana, che percuotesse anch’esso con un sasso la testa del Brunello, si dovrà sospendere sul conto degli altri rissanti ogni deliberazione fino a migliore sviluppo degli atti.

Pertanto propone: che in titolo di gravi lesioni si debba segnare l’accusa in confronto di Paolo Girardi detto Zalin del vivente Giovan Maria di Conco, requisito il regio commissario di Asiago pel di lui arresto.

Fatta avvertenza alla regia pretura di Asiago che avrebbe dovuto previamente partecipare il fatto avvenuto il 30 luglio 1848, di cui rimise gli atti d’investigazione con nota 25 settembre successivo, ricercata in pari tempo di accompagnare la palla di legno che vedesi rassegnata alla pretura dalla deputazione di Conco col rapporto primo agosto 1848, numero 564.

Vicenza 9 febbraio 1849

Bertagnoni

Conchiuso ad unanimia col relatore in tutto.

Causa criminale chiusa a sentenza in confronto dell’arrestato Paolo Girardi detto Zalin di Giovan Maria, d’anni 22, ammogliato, senza figli, di Conco, lavoratore in cappelli di paglia, scevro da precedenti censure, imputato di gravi lesioni corporali in danno di Marco Girardi detto Brunello, sentito in sommario costituto il 20 marzo 1849 e nelle finali dichiarazioni il 4 giugno corrente.

Preleggo il referato 9 febbraio 1849.

Pervenuto l’inquisito in queste carceri ed assoggettato a costituto sommario, ripetè quanto aveva deposto dinanzi la regia pretura di Asiago di essere stato bensì testimonio alla rissa insorta tra Carlo Girardi e Giovan Battista Rodighiero, nell’occasione che sulla piazza di Conco giuocavasi alle palle, e di essersi intromesso anche esso inquisito per separare i contendenti, negando poi espressamente di aver offeso il Brunello e negando perfino di aver tenuto la palla in mano quando s’intromise in quell’azzuffamento.

Richiamato a dar prova dell’asserita sua innocenza, introdusse i testimoni Antonio e Francesco Girardi detti Chiozzo e Andrea Colpo detto Martin, come quelli che, trovandosi sul luogo del fatto, avrebbero potuto deporre che esso per nulla offese il Brunello.

Dichiarò di non riconoscere nemmeno la palla in presentazione.

Si requisirono quindi le preture di Asiago e Teolo per l’assunzione dei testimoni introdotti dall’inquisito, ma di uno solo, di Antonio Girardi cioè detto Tiozzo, si potè ottenere l’esame, constando per riferte cursoriali della irreperibilità degli altri due.

Questo testimonio depose di essersi trovato bensì sulla piazza di Conco nel momento di quella rissa, ma di non poterne riferire i particolari, stante la confusione che vi regnava.

Procedendosi quindi al costituto articolato ed obbiettatogli dapprima la sussistenza delle gravi lesioni riportate dal Brunello, nulla seppe opporre e, continuando a protestarsi innocente, gli fu fatta conoscere la deposizione dell’offeso Girardi detto Brunello, che lo accusava di averlo percosso con molta forza e ripetutamente alla parte sinistra superiore del capo, dove riportò le quattro gravi lesioni ispezionategli, usando per colpirlo della palla di legno con cui egli inquisito giuocava.

Gli fu detto eziandio che altri due testimoni deponevano di averlo veduto ad offendere il Brunello al capo con quella palla di legno, il Giovan Battista Rodighiero cioè, che lo distinse a colpire il Brunello per ben due volte nella testa, e Bernardo Caldana, che lo vide nell’atto in cui scagliava la palla con molta forza contro il Brunello, colpendolo nella testa.

A ciò rispose essersi ingannati i testimoni ed aver essi deposto il falso, poiché egli, allorchè s’intromise nella zuffa per separare i contendenti Carlo Girardi e Giovan Battista Rodighiero, aveva gettata via la palla e nulla aveva in mano.

A sempre più smentirlo anche in questa circostanza gli si oppose che un altro testimonio, cioè Pietro Pilati, deponeva che, allorquando il Marco Girardi detto Brunello era a terra, vide che esso inquisito aveva in mano una palla od un sasso grande, non avendo poi veduto in quella confusione se offendesse il Brunello con quell’istrumento.

Non avendo l’inquisito decampato dal proprio asserto fu sottoposto al confronto coll’offeso e cogli altri testimoni Rodighiero e Caldana, in cui gli sostennero tutti e tre con fermezza le loro deposizioni, né l’inquisito oppose loro alcuna eccezione, sostenendo però costantemente la negativa.

Quanto al danno, disse di non esser tenuto ad alcun risarcimento verso il Brunello che non aveva offeso.

Si chiuse quindi il processo, null’altro avendo soggiunto l’inquisito nelle finali sue dichiarazioni.

Egli fu tranquillo e rispettoso dinanzi al consesso, riferendo poi il custode carcerario che avea tentato di fuggire dal carcere e fu ritenuto idoneo agli inasprimenti di legge.

Voto

Colla precedente deliberazione del 9 febbraio fu ritenuto sussistente e delittuoso il fatto imputato all’inquisito Paolo Girardi e su ciò, riportandomi a quel voto, sarà ora a vedersi se siasi raggiunta la prova legale di sua reità.

Abbiamo l’offeso che lo incolpa di averlo ripetutamente e con forza percosso alla testa con una palla di legno, nel sito appunto dove riportò le quattro lesioni che furono giudicate gravi.

Abbiamo il testimonio Giovan Battista Rodighiero che lo vide a percuotere replicatamente il Brunello nella stessa località e collo stesso strumento.

Abbiamo inoltre il testimonio Caldana che pure lo vide a vibrare con molta forza una palla di legno che teneva in mano contro il Brunello e colpirlo nella testa.

Potrebbe sorgere il dubbio se queste deposizioni siano tali da stabilire la prova legale a mezzo di testimoni, mentre questi, a termine del paragrafo 409 del Codice penale, parte prima1, dovrebbero deporre direttamente intorno al delitto commesso dall’imputato, mentre nel sottoposto caso non depongono propriamente di aver veduto ad imprimere le ferite.

Ma fatto riflesso che tutti e tre questi testimoni affermano di aver veduto l’inquisito a colpire il Brunello con molta forza e con idoneo istrumento nel sito appunto dove riportò le quattro gravi lesioni, cioè nella parte superiore del capo e considerando che essendo tutte gravi per sé le lesioni in quella località, basterebbe che una sola ne avesse prodotta per commettere il delitto, crederei che la prova testimoniale fosse raggiunta, perché in ultima analisi i testimoni depongono di aver veduto l’inquisito a colpire il Brunello in modo da produrgli una o più gravi lesioni al capo.

Ritenuta la prova di reità, la pena sarebbe quella del carcere da sei mesi ad un anno, a termini del paragrafo 1382, ma avuto riguardo che questa sarebbe la prima delinquenza commessa dall’imputato, che il fatto avvenne in rissa non da lui promossa e nella quale intervenne per sostenere il compagno Carlo Girardi, che non è provato che tutte e quattro le gravi lesioni sieno state da lui impresse, sarei d’avviso, applicando il paragrafo 483 di infliggere la pena di mesi 4 di carcere.

Quanto al danno liquidato dall’offeso in austriache lire 3 per giorno fino alla guarigione, sembrami un po’ esagerato e quindi sarei di avviso di rimettere il danneggiato alla liquidazione in sede civile.

Si dovrà poi desistere dalla procedura per insufficienza d’indizi in confronto degli altri rissanti Giovan Maria Soster, Carlo Girardi e Giovanni Bertazzi, sui quali si è tenuto in sospeso ogni deliberazione.

Concludendo propongo: che sia dichiarato colpevole Paolo Girardi detto Zalin dell’imputatogli delitto di grave lesione corporale e sia condannato alla pena di mesi 4 di carcere espiabili in questi recinti, al risarcimento del danno verso l’offeso, da liquidarsi in separata sede civile e negli accessori di legge.

Che si desista con interna deliberazione di procedere in confronto di Giovan Maria Soster per insufficienza e di Carlo Girardi e Giovanni Bertazzi per mancanza di indizi in titolo di grave lesione corporale.

Che si sottoponga la sentenza alla decisione superiore stante la qualtà della prova.

Vicenza 12 giugno 1849

Bertagnoni

Conchiuso per maiora col voto del relatore, in quanto alla durata della pena.

Ad unanimia in tutto il resto.

Richiamata dal signor consigliere aulico presidente la votazione, il consigliere Fanzago conveniva in tutto col voto del relatore, in quanto alla raggiunzione della prova testimoniale riguardo alla responsabilità dell’inquisito Paolo Giraldi detto4 Conco, senonchè, riflettendo che constando da duplice deposizione dell’offeso e di due testimoni che due colpi venissero da lui scagliati e quindi dovendosi ritenere che due almeno delle quattro ferite riportate dall’offeso Marco Giraldi detto Brunello dovessero essere state recate ad opera del Paolo Giraldi, così egli opinava non poter applicarsi a lui il disposto del paragrafo 48 del Codice penale, parte prima, dovendosi però applicare il minimum della pena, cioè 6 mesi di carcere, a tenore del paragrafo 138 Codice penale, parte prima, e ciò attese le altre circostanze mitiganti esposte dal relatore.

Il giudice sussidiario Ruggieri disse di convenire in tutto col relatore, meno però in quanto concerne la deliberazione intorno a Giovan Maria Soster, dacchè è bensì vero che un testimonio vorrebbe averlo veduto a dare un colpo all’offeso con un volume che teneva in mano involto nel fazzoletto, ma è incerto qual capo nel fazzoletto vi fosse ed inoltre, involto in un pannolino, non poteva mai cagiornargli ragionevolmente una grave lesione. Quindi egli era di parere piuttosto di doverlo pareggiare agli altri e quindi di desistere in suo confronto per mancanza d’indizi.

Il giudice sussidiario Meneghini, osservando che il paragrafo 48 doveasi soltanto applicare per i confessi, era dell’opinione del preopinante consigliere Fanzago in riguardo alla pena, del rimanente conveniva in tutto col relatore.

Il giudice sussidiario Alverà, riflettendo che non constava che tutte e quattro le ferite le avesse le avesse il Marco Giraldi detto Brunello riportate ad opera del Paolo Giraldi, conveniva in tutto col relatore.

E quindi fu conchiuso come sopra.

Proposto il processo costrutto per delitto di grave lesione corporale contro l’arrestato Paolo Girardi detto Zalin, costituito la prima volta il 20 maggio e l’ultima il 4 giugno 1849, veduta la consultiva sentenza 12 giugno 1849, numero 3402, dell’imperial regio tribunale provinciale in Vicenza, qual giudizio criminale che, ritenuta la colpabilità del Paolo Girardi, lo condannò a mesi quattro di carcere in quelle prigioni criminali, al risarcimento del danno verso l’offeso Marco Girardi detto Brunello, da liquidarsi in sede civile ed al pagamento delle spese processuali ed alimentarie e della tassa per la sentenza in fiorini dodici, colle riserve del paragrafo 537 del Codice penale, parte prima;

la imperial regia sezione di appello in Verona, qual supremo giudizio criminale, conferma la sentenza surriferita.

Col ritorno degli atti rassegnati con rapporto 12 giugno 1849, numero 3402, se ne rende inteso codesto tribunale per la corrispondente intimazione ed esecuzione.

L’imperial regio consigliere aulico facente funzione di presidente Pedrazza.

Dalla imperiale regia sezione di Appello

Verona 25 giugno 1849

All’imperial regio tribunale provinciale di Vicenza

1 Il paragrafo 409 del Codice recitava: “Al convincimento col mezzo di testimoni si esige che due giurati testimoni, ciascun dei quali al tempo del commesso delitto avesse compiuta l’età di diciotto anni, abbiano fatta la loro deposizione direttamente intorno al delitto commesso dall’imputato, concordemente, di propria e certa loro scienza e secondo le altre norme prescritte nel paragrafo 403; e nel caso di essersi ordinato il confronto l’abbiano confermata in faccia all’imputato, senza che dalla giustifcazione di questo o dal rimanente dell’inquisizioe emerga alcun dubbio sulla loro credibilità”. Cfr. Codice penale…, p. 140.

2 Il paragrafo cioè che prevedeva tale specifica pena per i ferimenti e le gravi lesioni non contemplate nei due precedenti paragrafi che configuravano il caso di lesioni più pericolose o inferte “a tradimento”, cfr. Codice penale…, pp. 46-47. Come è possibile osservare in alcuni altri casi descritti in precedenza, il paragrafo 48 permetteva ai giudici di diminuire la pena prevista, ricorrendo ad una serie notevole di circostanze attenuanti.

3 Paragrafo compreso nel capitolo V, dedicato all’applicazione delle circostanze aggravanti o mitiganti nel determinare la pena: “solamente ne’ delitti, pe’ quali la pena è determinata ad un tempo non maggiore di cinque anni, può tanto il carcere essere ridotto ad un grado più mite quanto esserne accorciata la durata legale nel caso che concorrano tali e tante circostanze mitiganti che lascino luogo a sperare con fondamento l’emendazione del reo”, cfr. Codice penale…, p. 21.

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