Serenissimo Principe, Illustrissima Signoria
Seben il rigor de le leggi, nol che due sententie conforme, siano inappellabile, presuponendo che senza fraude et inganno siano processe, onde trovandosi il contrario, Vostra Serenità non serò mai ad alcuno la porta de la giustitia.
Questo si dice per parte del povero, ma fedelissimo commun de Malo, territorio vicentino, perciochè, havendo attione, per comprada fatta da la camara de Vostra Serenità del 1407, de scoder la decima de la preditta villa, havendo per molto tempo scosso essa decima, inter coetera de campi tre posti in la contrà de la Levertina, posseduti per il quondam messer Zuan Girolamo de Muzano et per avanti per uno Alvise de Corà da Malo et per una sua fiola, fo moglier de Benedetto Favro del quondam Vesentin.
Par che fino del 1546 adì 19 lugio venisse in giudicio messer Zuan Gierolemo Muzano predetto et dimandasse la liberatione de tal decima, asserendo, per vigor di certa conventione fatta tra il commun et ditto quondam Alvise, esser esenti.
Al che diffendendosi, detto commun dimandava che esso Muzano producesse essa conventione, il che non volse far ditto astutissimo Muzano, ma tolse a provar per testimoni detta esentione, essendo certo che per la forma d’essa conventione il non poteva dimandar tal cosa.
Et così occultando l’instrumento de conventione et la veritade, provò per testimoni, taliter qualiter, tal conventione, per il che del 1548, adì 11 settembrio, per messer Ghelin di Ghelini, giudice all’acquila, seguite sententia contro il suddetto comune et poi del 1550, adì 2 lugio, fu laudata per messer Theodoro Pagan, vicario del magnifico podestà de Vicenza.
De la qual sententia, havendosi ditto povero comun appellato alli magnifici signori auditori, per molte sue ragion contenute nel processo, non però essendo mai trovato, né visto detto instrumento de conventione, parse a detti magnifici signori Auditori, del 1550 adì 29 ottobrio, pronuntiar tal sententia inappellabile come sententie conforme, se ben non erano per opinion del predetto comun.
Et questo istesso parse a due clarissimi signori Avogadori, quali, auditis partibus, del 1551, adì 23 april, intromisseno tal atti de inappellabilità.
Ma havendo parso alli illustrissimi singori Capi dell’eccelso Consiglio de dieci tagliar tal intromissione, detto comun è stato spogliato fin hora de tal sua ragione.
Ma havendo la maestà d’Iddio fatto venir in luce l’instromento de conventione sopra narrato, fatto del 1472, adì 4 zener, in li atti de Piero de Bartolomeo Rigoto, nodaro publico, per il qual espressamente è dechiarito che alienando esso Alvise et suoi heriedi ditti campi tre a persone fora del comun, non s’intendessero più esser esenti.
Et perché la giustitia non tolerò mai che alcun sia fraudato et ingannato et che occultata la verità s’inganni il prossimo, come fece ditto Muzano, che provata solum la parte de la conventione a suo benefficio et taciuta quella che faceva a favor del detto comun, ottene giudicio a suo favor.
Et quia decaeptis et non decipientibus iura subveniunt et Vostra Serenità per via di gratia è solito dispensar il rigor de le leggi.
Per tanto noi intervenienti per il detto comun da Malo comparemo et humiliter supplichemo la ne voglia conceder per viam gratiae che possiamo, non ostante tal sententie conforme, usar de le ragion nostre, stante che habbiamo ritrovato il suddetto istrumento, che è la total decisione de tal nostra causa, come è giusto et conveniente et è stato sempre voler de Vostra Serenità, alla qual humiliter si raccomandamo.
1562 20 iunii
Positum fuit inter dominos consiliarios infrascriptos quod huic supplicationi respondeat potestas Vincentiae…
(filza 316)