Serenissimo Principe et Illustrissima Signoria
Nel volume delli statuti concessi et confirmati per Vostra Sublimità alla sua città di Verona, fra molti altri nel […] libro, a capitolo 75, sub rubrica de damnis absconse datis, vi si trova un statuto per quale […] dispone che se occorrerà danno de qual si voglia sorte, eccetti li casi fortuiti, nelli beni di qual si voglia sorte delli cittadini, così stabili come mobili o semoventi, che il comun di quella […], sotto la guardia delle qual sarà dato esso danno, sia tenuto alla reffetione, over dar il dannator liquido et provato, et come più largamente in esso statuto si dispone.
Et perché con longa esperientia si ritrovava, che sì come a pricipio tal statuto fo introdotto a favor delli cittadini, con le rapine che si potessero usar nelle ville et acciochè gli contadini con maggior diligentia attendessero alla custodia di essi beni.
Così hora, per molti casi et processi infiniti, si vede che tal statuto, se non è in qualche parte modificato, è fomento di malitia et causa di multiplicar gli furti et gli danni, con total rovina delli poveri communi, hora mai anichilati per infinite disgratie di acque, sutte et tempeste.
Perciò che molti, come si ha trovato, rubbando le proprie case da sé medesimi, non solamente con empio proposito accusano gli communi d’haver ricevuto danno, ma sotto pretesto che simili casi siano di prova difficile, inducono le loro prove a giustificatione di così calumniose qurelle per via di loro famegli et massare, dalle disputationi de quali non solamente conseguiscono le prove delli pretensi furti, ma ancora di quelle eccessive quantità che a loro pare, senza che li communi habbiano alcun remedio a questo disordine.
Laonde, essendo certi che la pia mente di Vostra Serenità non può senza suo dispiacer sentir queste fraudolenti machinationi, parendo massimamente che questa occasione pervenga da una legge confirmata dal sacratissimo suo oraculo, siamo ricorsi noi poveri del commun di Porcille, territorio veronese, alli suoi piedi et prostrati humilmente supplichiamo la Serenità Vostra che voglia essaudirci della infrascritta honestissima dimanda, dalla quale pensiamo […] possi causarsi la tutella et difesa delli beni sottoposti al nostro commune et la reparatione nostra contro di quelli che malitiosamente insidiano con pretensi danni alle nostre povere fatiche, da poiché più non ci […] le sustantie di campi et case:
Che in caso che alcun cittadino, o qual si voglia sorte di persona, le quali possano conseguir la emendatione delli danni del commun predetto, vorranno con tutta la loro famiglia partirsi dalla detta villa o commun, sia obligato avanti la sua partita dar in nota ad esso commun ogni sorte de beni gli quali esso recedente lascia nella […] et di quelle dar le chiave al detto commun, che ne habbi custodia, perché in tal caso, quando il commun haverà havuto notitia della partita di tal persona et conto delle robbe che si lascia in casa, sarà ben conveniente, innerendo alla dispositione del predetto statuto, reffar gli danni che in tali beni occorressero.
Che non volendo quelle persone che con le famiglie si partiranno dar in nota li loro beni che lasciano in casa et lasciar le chiavi al commun, in tal caso possino esse persone eleggersi una persona che tenghi custodia delli suoi beni, la qual esso commun si obliga essentar dalle fattioni, la qual essentione della custodia si ceda in luoco della reffetione delli danni.
Che ogni volta che si ritrovasse qual si voglia persona che con fraude manifesta procurasse la reffetione delli suoi danni dal commun, havendosi dato il danno da sé medesimo o provando malis artibus maggior quantità di danno et che questo legitimamente si scuopra, quella tal persona in qual si voglia delli predetti o simili casi sia privo in perpetuo del beneficio dle predetto statuto, ut supra modificato.
1581 a 27 agosto
Che alla sopradetta supplicatione rispondano li rettori nostri di Verona…
(filza 336)